EVOLUZIONE COSTITUZIONALE -DELLO STATO ITALIANO 99 di tutti i poteri da parte delle forze militari alleate sui territori metropolitani ( « fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite» in forza delle convenziQni di armistizio, fino all'entrata in vigore del « trattato di pace»). 5. - Soppressa la camera dei fasci e delle corporazioni, inefficiente, di fatto e di diritto, il senato, e nell'impossibilità pratica di procedere ad un'immediata elezione della camera dei deputati, si provvedeva alla istituzione di una provvisoria « consulta nazionale » a carattere indirettamente rappresentativo (in quanto formata dal governo su designazione di partiti politici e di altre organizzazioni e con scelta anche fra ex parlamentari), pacificamente allo scopo di collaborare alla formazione delle leggi ( con parere obbligatorio, ma non vincolante, sui progetti di bilancio e i rendiconti consuntivi dello Stato; in materia d'imposte ed elettorale), nonché di controllo sul!' attività ministeriale attraverso l'esercizio della<< funzione ispettiva », estrinsecantesi attraverso interrogazioni ed interpellanze (non anche mozioni, determinanti eventuali dimissioni) e la discussione generale della politica governativa. 6. - Organi straordinari politici sono stati i « comitati di liberazione», con fasi alterne di efficienza. Di preminente importanza, dal punto di vista costituzionale, è stata l'attività del comitato di liberazione nazionale, costituitosi a Roma l'indomani dell'armistizio sotto la presidenza di Ivanoe Bonomi e con la rappresentanza dei partiti antifascisti (democrazia cristiana, liberale, socialista, comunista, azionista, democrazia del lavoro) « per chia- . mare gli italiani alla lotta ed alla resistenza e per riconquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni». Superando gravi divergenze sulla condotta da tenere specialmente nei confronti della monarchia, fu infine raggiunto un accordo sui seguenti tre punti: a) impegno solenne da consacrarsi in legge che le forme istituzionali dello Stato saranno liberamente scelte dal popolo dopo la liberazione del territorio nazionale; b) ampi poteri al nuovo governo perché, nella vacanza del parlamento, possa fare le leggi; e) nuova formula del giuramento che vincoli i ministri al solo impegno di non pregiudicare col loro contegno la soluzione della questione istituzionale rimessa alla decisione popolare. Nei primi giorni del giugno 1944, immediatamente dopo la liberazione di Roma, la situazione era la seguente.· Il governo Badoglio era riuscito a ricostituirsi con l'adesione dei sei partiti, non però sulla base dei principi posti dal Comitato centrale di liberazione, ma semplicemente su promessa di una camera ordinaria da eleggersi dopo la fine della guerra. Unica novità: il ritiro del re e la creazione della relativa luogotenenza. Il Comitato centrale di liberazione manifestò subito la sua volontà di ricostituire il governo sulla base dei tre principi suaccennati, incaricando il suo presidente
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