Il piccolo Hans - anno V - n. 17 - gennaio-marzo 1978
terzo, come garante del contratto, non iè per questo meno marcata; e ogni singolo proprietario deve consi derarsi piuttosto il depositario, il gerente dei propri beni; · il suo diritto di godimento potendogli essere riti rato per le stesse ragioni che fino allora han protetto la sua proprietà �ciò si estende fino al godimento della sua vita). Almeno, Rousseau ha detto che lo schiavo è escluso dal contratto sociale e che ha diritto a ribellarsi. Tuttavia, lo schiavo è necessario affinché il cittadino abbia i mezzi per esercitare personalmente i suoi di ritti e doveri civici 10, senza che li scarichi su dei rap presentanti, che sarebbe un modo di mettere se stesso in schiavitù. Marx si è messo dalla parte degli schiavi e ha potuto dire che i giuristi e i filosofi (Hegel certamente), ave vano nella società la funzione di mettere le cose a testa in giù; e che la sola realtà che esisteva, era quella dello sfruttamento economico: realtà che il Diritto e l'ideo logia giustificavano. Ha dunque potuto predire, che con la soppressione della proprietà individuale e dei rap porti di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, sarebbe de rivato il « deperimento dello Stato». E ciò rimane un dogma per i marxisti, nonostante i Paesi socialisti pro vino con sovrabbondan:m il contrario. Nella sua critica Marx rimaneva hegeliano, perché non metteva in questione il rapporto tra proprietà e Stato posto da Hegel. Ma l'analisi di Hegel sulla pro prietà, manca di rigore dal punto di vista ,giuridico. La libertà di godere della proprietà non è una nozione giu ridica, perché il Diritto non dice nulla se non dice in quale sanzione si incorre se non si rispetta una norma. Ora, il diritto di proprietà non comporta nessun « sol len», nessun dover essere per il proprietario. Non com porta obblighi se non per tutti gli altri (ad eccezione del proprietario); e l'Ordine Giuridico non delibera che su gli atti fatti dagli altri, se questi atti sono in contrad- 49
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