Il piccolo Hans - anno V - n. 17 - gennaio-marzo 1978
alcun peso né in teoria né in pratica di fronte alla logica dell'Ordine Giuridico. La nozione di leggi rilevanti, assume un particolare interesse per l'a:r,gomento della vendetta e della ven detta corsa. Se ci fosse un Ordinamento Giuridico che permettesse o raccomandasse di farsi giustizia da sé, sarebbe in contraddizione con la sua propria .funzione, che è quella di dover mantener:e il monopolio degli atti giuridici. La legge corrispondente sarebbe una legge irri levante perché porterebbe alla distruzione dell'Ordine Giuridico. Riprendendo la di?tinzione fatta da G. Cla stres 6, è chiaro che la vendetta e la vendetta corsa, sono norme dove la società, o lo Stato, è debole; al con trario, diventano atti proibiti sul piano giuridico, lad dove lo Stato è forte. , n biasimo morale della vendetta segue l'interdizione giuridica. Sarebbe un errore credere che esso la preceda. I «nobili», fin quando si son creduti al di sopra delle leggi dello Stato, avevano l'obbligo di lavare le ingiu rie con il sangue in duello; certo, sempre che l'offesa fosse stata arrecata da un loro pari, perché un plebeo bastava farlo bastonare. :Lo stesso accade per chi si è messo fuori dalla legge (gangsters, emarginati, rivolu zionari), i quali ,essendosi rifiutato di ricorrere all'ap parato dello Stato, devono ricorrere alla via della ven detta. Il giudizio morale che esprimiamo sulla vendetta corsa, è dunque solidale con la rappresentazione che ci facciamo della società e dell'apparato di Stato; cioè, di tutto un sistema di valori ai quali siamo legati, ma di cui nessun valore particolare può essere valutato in sé stesso e separatamente dagli altri. I sociologi ci dicono, che il valore a cui i nostri con temporanei sono più attaccati, è la sicurezza. Non si può certo dire, però, che ,il rifugio da essi cercato in seno allo Stato forte, sembri poter realizzare le loro aspira zioni; al contrario, sono sempre più disarmati davanti 45
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