Il piccolo Hans - anno IV - n. 13 - gennaio-marzo 1977

cidere che un fatto (il crimine) rientra nella sua giuri­ sdizione. Il sistema giuridico, in quanto enuncia ciò che deve essere (sollen), stabilisce dunque delle norme. E' un si­ stema normativo. Ma bisognava evitare una confusione grave. La norma è, per esempio: « Il ladro dev'essere punito con la prigione». Il sollen corrispondente è: « Che la sanzione (prigione) segua il reato ,(furto)». Polizia e magistrato sono gli esecutori del sollen. !Ma il ·« Sogget­ to del diritto » (colui che è sottoposto alle sanzioni sta­ bilite dal ,Diritto) non è in nessun modo sottoposto a un sollen, in senso giuridico. Che egli ne desuma per se stesso una norma {« non bisogna rubare») è una conse­ guenza extra giuridica, la quale non riguarda che la sua posizione soggettiva in rapporto al 1 diritto. A giusto ti­ tolo, ' dunque, Kelsen lo chiama �< Soggetto del diritto». ·Egli può altrettanto bene dedurne (sono io a preci­ sarlo): « Non bisogna farsi prendere quando si ruba», o ancora •« E' più vantaggioso e meno pericoloso rubare il plùsvalore del lavoro degli operai che rubare una bici­ cletta». L'Ordine Giuridico non condam;i.a il furto, ma soltanto le infrazioni all'ordine che esso istituisce. Così si è indiritto di uccidere in certe circostanze {legittima difesa, guerra, esecuzione di un condannato, ecc...). ·L'Or­ dine Giuridico non è un ordine morale. La norma instaurata dell'ordine giuridico è dunque differente dalla norma morale, nel senso in cui l'intende abitualmente l'uomo della strada che è i� �< Soggetto del diritto». Essa è anche assolutamente differente dalla norma nel senso in cui ne parla Canguilhem, il quale sostiene che l'organismo {e non più il legislatore) è pro­ duttore di norme, dunque normativo, in quanto produce le norme per le quali si mantengono le sue costanti bio­ logiche, arrivando fino a costituirsi nuove norme in vi­ sta del suo adattamento all'ambiente. In sostanza; la norma « non si deve rubare» o la norma ·« non bisogna 15

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