Passato e Presente - anno III - n. 18 - nov.-dic. 1960

• Diritto internazionale 2399 In questo sistema i cartelli godono di uno status speciale. Per rendere le cose piu semplici adopereremo il termine cartello per ogni tipo di associazione funzionale nell'eco·nomia internazionale, per la ripartizione dei mercati o per l'imposizione dei prezzi, per le decisioni sugli scambi o per l'organizzazione dei brevetti 10 bis. Un effetto di questo tipo è stato ottenuto in base al diritto di autonomia contrattuale, di scegliere la legge che regola un accordo, di stabilire una giurisdizio·ne indi pendente fra le parti contraenti. I cartelli sono l' amministrazio-ne consociata di una comune politica d'affari, do·pù che i voti dei partecipanti sono stati fissati in base alle azioni possedute da ciascun socio: essi precorrono cosf la pTocedura di votazione negli accordi commerciali fra gli Stati. In tal modo i cartelli esercitano s·ui loro n1embri, e persino su tutti coloro con cui entrano in rapporti di affari, poteri -di ·natura amministrativ·a e giudizia·ria 11 • Essi stabilis1conocondizioni di scambio, norme e quantità di produzione, prezzi di offerta e n1ercato. Hanno tendenza a trasformarsi in organismi in- . dipendenti, analogamente agli Stati e alle .federazioni, e presentano molti aspetti in co~une con la Hansa tedesca, o con ,le repubbliche oligarchiche italiane come Venezia, col loro sistema chiuso nei rapporti di famiglia, di ricchezze e di ·potere. Il Berle approfon-disce molto ·bene questo ordine di riflessioni quando insiste sull'importante tedenza, osservata nelle grandi società, ad organizzare una propria diplomazia 12 • La diplomazia, quando sia espressa da Stati, Chiese, o altri gruppi sociali, è sempre l'espressione di una coscienza di gruppo, e implica la consapevolezza di divergenze di opinioni ed interpretazioni, ed il rifiuto di cedere alla forza. In tal mo·do la personalità economica .internazionale produce un proprio diritto internazionale che comprende, oltre alla materia che è alla base della sua potenza (come il di-ritto di brevetto 13 e il marchio di fabbrica), la interpretazio-ne dei doveri e diritti degli Stati che si tropooling, concordato, accordo sulle quote, imposizione di prezzi, poiché il cartello è proteico nei ,suoi aspetti ». 11 Cfr. il nostro citato Capitalismo ..., ecc., pp. 7 sgg. 12 The 20th Century capitalist Revolution. Per lo studio di un caso specÌ•· fico vedi <<Time?>, 9 maggio 1960, The Diplontats of Oil, pp. 56 sgg. (si riferisce al gruppo Royal Dutch-Shell). 13 FRANK A. HowARD, funzionario della Stand.ar-Jersey, scriveva nel 1939, riferendosi da lui intrapresi per conto della Catalytic Research Association Inc.: «Quando· fu concluso ·sopravvenne la .guerra, e poiché il nostro raggruppamento di interessi comprendeva americani, britannici, olandesi e tedeschi, I.a guei:ra portò molte complicazioni. Ancor oggi non è chiaro come possiamo mettere nello stesso Biblioteca ·Gino Bianco

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