Ombre Bianche - anno III - n. 5-6 - febbraio 1981

I06 Lorenzo Picotti nella fase dibattimentale: se nel 1975 ottenevano la libertà provvisoria, nella fase istruttoria, 37 imputati arrestati su 51, .nel 1977 soltanto 9 arrestati su 26 ne potrano fruire da parte del Procurato~flella ~epubblica o del Giudice Istruttore. Così pure, a differenza degli anni precedenti, riel 1977 non verrà concessa nessuna libertà provvisoria da parte dei giudici del Tribunale (collegio), ai -rinviati a giudizio in stato di custodia preventiva·. Il risultato è che pur diminuendo nettamente il numero totale delle denunce e degli arresti, come sopra segnalato, è aumentato addirittura in. termini assoluti (e non solo quindi in percentuale) il numero delle persone in stato di carcerazione preventiva durante tutta la fase istruttoria, fino al dibattimento (14 su 51 arrestati nel 1975, 14 su 37 nel 1976, 17 su 26 nel 1977). Può così concludersi che la nuova legge, pur introducendo una sorta di ''depe- , nalizzazione'', non ha assolutamente rappresentato un momento di generica ''indulgenza" nell'intervento penale in materia di stupefacenti; al contrario, ha indotto conseguenze ben precise, di ràzionalizzazione e selezione dell'attività giudiziaria, connotandola per una maggior celerità, organicità, ed anche- severità in materia come documentato sia dall'esito dei processi, sia soprattutto dalla più ristretta concessione della libertà provvisoria: è infatti noto come attualmente, in Italia, la pena effettivamente scontata sia quella che si subisce sotto forma di carcerazione preventiva, prima del dibattimento. Ed anche nel campo degli stupefacenti ben -pochi imputati sono rimasti in carcere dopo il processo (nessuno nel 1975, 2 nel 1976, 4 nel 1977), mentre nessuno è stato arrestato in esecuzione di condanne divenute definitive. 3. Occorre a questo punto sgomberare il campo da ogni possibile illusione circa il significato ed il contenuto di tale più selettiva rigorosità e razionalizzazione della prassi giudiziaria in tema di stupefacenti. Rispetto agli obiettivi proclamati dalla legge del 1975, di porre in essere una "strategia differenziata" nei confronti delle diverse sostanze (pesanti o leggere) e dei diversi soggetti (aumentato rigore contro i trafficanti, punibilità ridotta nei confronti dei piccoli spacciatori, esenzione di pena per i cons~matori), si deve infatti sottolineare l'assoluta incongruenza riscontrata nella concreta pratica penale. Per ciò che attiene, innanzitutto la distinzione tra le diverse sostanze, non solo non si è notato· alcun significativo aggravamento del trattamento nei confronti delle droghe pesanti rispetto alle droghe leggere, ma al contrario·si è osservato un assurdo maggior rigore nei confronti delle droghe leggere: e questo sia con rif erimento al numero totale dei procedimenti, delle denunce e degli arresti, sia con riferimento al numero e all'entità delle condanne nei processi definiti. Sommando i dati del 1976 e del 1977, si osserva infatti che sono state rinviate a B . i diJ;io di anzi l Tribunale di Verona 37 persone iinputate di reati relativi a 1 1oteca 1no 1anco

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