l’ordine civile - anno II - n. 23-24 - dicembre 1960

pag. 28 -------------------------------------- --·~l'online. cJvile . spiritualmente _dagli angusti limiti della città-sta!o: l'espe– rienza fiorentina si pone, cioè più sul piano dei principi che su quello delle attuazioni costituzionali. L'esperienze costituzionali dell'Italia unita non .si •ri– fanno purtroppo, come abbiamo visto, alle tradizioni auiocto– ne e sopratutto per quanto riguarda la suprema magistra– tura dello Stato. Potrebbe a prima vista sembrare che la M anarchia Sabauda si avvicinasse alla tradizione siculo-na-. poletana, senonchè, al contrario di quest'ultima, la monar– chia italiana ( salvo forse che nella persona del suo fonda– tore) fu tendenzialmente locale e dinastica, non riuscì com– pletamente cioè a considerare la corona comè il supremo organo dello Stato, come funzione dello Stato avulsa da le– gami di famiglia e di luogo: Il re d'Italia era tale anche perchè capo della Casa di Savoia che aveva annesso i vari Stati italiani ai propri dominii. Mai si ebbe nel regno ita, liano quella impersonalità della Corona che nel regno meri– dionale fu conseguenza del forte senso de~lo Stato e della molteplicità delle dinastie che si avvicendarono sul trono di Palermo e di Napoli. Ciò, a parte altre considerazioni sul carattere acristiano, liberal-nazionale, dello Stato unita– rio italiano che lo distingue nettamente dallo Stato romano– cristiano che era il Regno Meridionale, almeno prima del~ l'Età· Moderna. Non parliamo poi dell'attuale esperienza repubblicana, che è un-iì incoerente e cattiva copia della forma più assurda e psicologicamente più inane immagina– bile di assetto statuale, sopràttutto riguardo alla figura del Capo dello Stato: la Repubblica parlamentare, ove, come ho dimostrato in uri precedente scritto, la figura del presi– dente della Repubblica, priva dei più importanti attributi di. Capo di una comunità, quali la perpetuità o l'effettivo esercizio del potere, è una figura superflua e la società, di fatto, risulta acefala. E' chiaro pertanto che la figura del capo dello Stato in Italia· non può rifarsi che assai parzial– mente alle tradizioni unitarie, ma deve riconnettersi a espe– rienze più lontane. Premesso questo, le soluzioni riguar: • danti il 'problema del Capo dello Stato e funzioni connesse in una futura riforma costituzionale potrebbero essere le seguenti: a) una monarchia costituzionale, però su basi com– pletamente diverse da quelle dello Statuto Albertino; b) una repubblica «dogale» ove il Capo dello Stato, figura distinta da quella di Capo del Governo, fosse eletto a vita come il Doge di Venezia. Sarebbe, a mio avviso, in ogni caso da escludere una forma di repubblica presidenziale ( ove il Capo dello Stato, eletto per un tempo limitato, è anche Capo del Governo: cioè, esercitando il potere effettivo, « incarna » efficace- • mente lo Stato) poichè in un popolo emotivo e scarsamen– te dotato del senso della comunità e della legalità, come il popolo italiano, un simile regime correrebbe il rischio di trasformarsi in dittatura; ciò, a parte il fatto che una.simile forma di governo l'l0n è nelle tradizioni italiane o latine ma si , rifà più al mondo germanico e nordico in genere. La soluzione « dogale >> potrebbe avere i seguenti van– - taggi: a) il Capo dello Stato avre,bbe la stessa stabilità e lo stesso prestigio del Monarca, cioè tutti gli elementi di « pa– ternità >> che sono insiti nella autorità monarchica e neces– sari ad ;< incarnare» efficacemente lo Stato, senza l'incon– veniente dell'ereditarietà che è l'unica seria obbiezione (per • quanto in pratica discutibile) contro il regime monarchico; - b) nel fatto concreto il superamento delle divisioni fra bibliot ca inobia_co repubblicani e monarchici che ci sono ancora in Italia a causa del dubbio plebiscito del 1946 1; e) il definitivo allontanamento dalla politica delle fazioni, dei partiti e dei gruppi di potere del Capo dello Stato che, essendo vitalizio, non avrebbe più bisogno di appoggiarsi a destra od a sinistra per farsi rieleggere. Nel caso di un· capo di stato sia monarchico che « do– gale», sarebbe il caso di mantenere I un tipo di costituzione rigida che più ci protegge contro la :nostra indole instabile. Si potre'bbe qui inserire un ulterior~ perfezionamento della funzione di custode della costituzione che, oltre a quella di ' equilibratore dei poteri dello Stato, è affidata in modo emi– nente ad un capo di stato di questo tipo. Oggi in Italia questa funzione è per la sua parte politica affidata al Presidente della Repubblica e per la sua parte giuridica alla Corte Costituzionale. Tempo fa il Presidente della Corte Costituzionale, Azzarita/, rilevò la interdipen– denza fra le sue fùnzioni auspicando una sempre più stretta collaborazione fra presidenza della J,l.epubblica e Corte Co– stituzionale. Si potrebbe pertanto auspicare una unifica– zione delle due funzioni con la trasformazione della Corte Costituzionale in un Consiglio del Capo dello Stato sulle stesse linee del Cons,iglio Costituzionale previsto dalla Co- • stituzione della Quinta Repubblica francese, ma natùral– mente èon poteri assai più ampi. Si avrebbe così una fusione ed un coordinamento fra la tutela politica e quella giuri– dica della Costituzione con grande vantaggio per l'efficien– za nell'esercizio di questi compiti, ,e chiarezza nella loro esplicazione. La Corte Costituzionale • Consiglio partecipe– rebbe alle decisioni politiche del Capo dello Stato ed il Re o Presidente della Repubblica parteciperebbe alle deci– sioni giuridiche del Consiglio - Corte 1Costituzionale. Ne con– segue che la composizione stessa dfl Consiglio - Corte do– vrebbe essere modificata rispetto a quella che è oggi, dan- 1 dole una maggiore qualificazione politica a livello molto i elevato. Naturalmente la Corte Costituzionale trasformatasi in Consiglio del Capo dello Stato dovrebbe perdere le fun– zioni di Alta Corte di Giustizia chk potrebbero benissimo , essere restituite ad uno dei rami del .Parlamento, come nello Statuto àlbertino, sia pure in una fo~ma più organica ed ef• ficiente ( per esempio: sotto forma ài Commissione perma– nente di parlamentari integrata da magistrati1. Il vantaggio del sistema enunciato ( che assomiglia un po' all'istituto del Presidium nelle repubbliche sovietiche) sta nella sua rispon• denza alle tradizioni italiane che ab~iamo esaminato ( Doge e Consiglieri dogali) e in una ulteriore garanzia che l'eser– cizio della delicata funzione di Capb dello Stato custode e garante della Costituzione ed equilibjratore dei pubblici po– teri verrà esercitata con oculatezza e prudenza per il bene comune. Un Consiglio così concepito Ìirofatti potrebbe correg– gere quanto vi fosse di troppo in,~ividuale od egoistica– mente personalistico nell'azione de~ Capo dello Stato, il, quale, data la perpetuità della cari4a, non avrebbe più in una mancata rielezione una sanzioie al proprio operato. Una simile soluzione inoltre ele,verebbe ancora di più al disopra delle fazioni e della vija politica spicciola e meschina, la figura del Capo dello Stato a cui il Com1i– glio farebbe, per così dire, da scwfo. Naturalmènte il si- ' stema dovrebbe lasciare una posizion~ di preminenza ed un certo limite di autonomia al ,Capo ,dello Stato, non ridu– cendolo a semplice primus inter pafes. che rischierebbe di svalutare la sua figura così psicolo,icamente necessaria in • seno alla comunità statuale. NERI CAP~ONiI

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