Nuova Repubblica - anno III - n. 40 - 11 dicembre 1955

Comitato direttivo: TRISTANO CODIGNOLA ( direttore resp.), PIERO CALEFFI, FERRUCCIO PARRI, PAOLO VITTORELLI.Segr. di redazione: GIUSEPPE FAVATI. Direz. e r·edaz.: Firenze, Piazza libertà 15, tel. 50-998. Amm.: Fi,renze, Piazza Indipendenza 29, tel. 483-207/8. Autoriz. Trib. Firenze ·del 30 dicembre 1952. Printed in ·ltaly. St. Tip. de «La Nazione», Firenze, Via RicaSoli 8. 88 - ANNO III • N. 40 Un numero l, -40. Estero L. 50. -Un numero arretrato L. 50. Abbonamenti, annuo per Italia e Francia L. 1500, sem. L. 800, trim. L. 450. Estero: L. 2000, 1100, 600, Sostenitore L. 10.000. CIC post. 5/6261, cla Nuova Italia•, Firenze. Gli abbonamenti de– corrono dall'inizio del mese. Per pubblicità rivolgersi all'Ammi-– nistrazione. Tariffa: l. 15.000 per inserzioni di mm. 70 per colonna. ESCE LA DOMENICA LA CORTE COSTITUZIONALE di D. RICCARDO. PERETTI GRIVA A (-.>UASI OTTO anni cli distanza dalla anelata in vi– g(11·edella Costituzione, sono, finalmente, stati no– minati i giudici della Corte Costituzionale, creata · cl11.gliarlicoli 134 e segg. del nuovo Statuto della Repub- blica, quale organo supremo giurisdizionale inteso a ga- 1·antire il rispetto alla C.ostitu1,iòne stessa. · Da tempo le Magistrature della Cassazione, della COI"te dei ( 'onli e del Consiglio di Stato avevano nominato i cin– que giudici di loro scelta: due cli questi, deceduti, ave– vano già doYuto essere sostituiti. I.abo,·lo~issima era, inveCe, stata la nomina dei cinque menil)l'i da designal'si dalle Camere riunite, la quale era stata ripetutamente rin1andata per non esser~i 1·iuscito: dato il dissidio dei partiti, a far converge,·e sui nominancli la rnaggioranza di tre qui.nti dell'Assemblea, richiesta dalla legge J L marzo 1953, n. Si. Kopravvenne, a un certo 1non1ento, una assennata di– stensione fra le richieste dei singoli partili, esclusa da tale · di::-tP.n:.;ione re. trema destra, e anche i cinque designati clxlle Camel'e vennero regolarmenti nominali. 11 presidente della Repubblica, a sua volta, con grande sollecitncline, nominò i cinque aclclimanclali alla sua scelta. E, a quanto pal'rebbe, egli avrebbe, del tutto corretta– mente, proceduto alla nomina con scelta personale e non su specifica proposta della presidenza del consiglio. L'esi– g~nza cli questa proposta era stata sostenuta, a un certo rnomenlo 1 due anni or sono, dal governo, sullo specioso, formalistico rilievo che il presidente della Repubblica, data la sua irresponsabilità politica, non avrebbe potuto avere 1rna iniziativa in proposjto. Questo rilievo non teneva conto del fatto veramente sostanziale che, poui· cause, la Costituzione aveva riservato al capo dello Stato il diritto di nominare cinque giudici, allo scopo cli assicurare la concreta su· istenza cli tre cli– ver$e fonti di elezione, e cli accordare al presidente della Repubblica una facoltà, preziosamente discrezionale, di in– tegrare, con prudente selezione, le eventuali lacune rap– presentative riferibili alle avvenute nomine da parte degli altri due organi elettori. ll p,·eteso ostacolo della Ìl'responsabilità politica è age– volnwnte superabile, sol che si consideri che la respon– sabilità politica è assunta dal ministro con la « contro– fì,ma > del provvedimento ciel capo dello Stato e che, nel caso di conflitto di volontà, è logico che l'autorità assor– bente venga riconosciuta al presidente della Repubblica cui la Costituzione ha assegnato. una particolare veste per– sonale. Ché, ove il ministro 1·itenesse cli non potersi sotto– mettere alla decisione del capo dello Stato, non potendo ov,·iamente pretendere che fosse questi a dare le cl.imis– sioni, cl_onebbe egli rinbnciare al mandato avuto proprio dal presidente della Repubblica, onde rendere possibile, attraverso un altro ministro, runica soluzione costituzio• nale pro pettabile nel dissidio, e che consentirebbe, di per sé. il rispetto formale dell'art. 89 della Costituzione, se– condo il quale, nessun atto del presiclent'l della Repub– blica è valido, se non è controfirmato dai ministri. Non si pnò dare tanta irnpo,'tanza alla espressione « ministri proponenti», usata nel citato art. 89 - evidentemente in relazione all'id quod plerwnq"e accidit - da sovrnrtire acldiritlurn l'ordine dei poteri dello Stato, attribuendo, in. concreto, l'autorità dispositiva, a quegli che non anebbe che la veste cli responsabile politico attraverso la con– ti·ofirn\tt. Se diversamente si ritenesse, si ridurrebbe a lettera morta Ja Costituzione anche là dove essa ha indicato nel presidente della Repubblica il capo del Co'nsiglio supe– riore della Magistratura, funzione, questa, necessariamente inclusiva cli una autorità rnale, e non solo formale, che verrebbe annullata, se si pretendesse che ogni manife– stazione di voto del Presidente dovesse, addirittura come di persona non sui jur-is, convogliarsi sulla precedente ma• n.ifeslazione cli volontà del ministro «responsabile». La scelta attuale è stata ben ispirala, e non è dubbio che la Corte, così costituita, dà ampia garanzia cli com– peten,.a, cii serenità e cli onestà politica, contando, fra l'al– tro, cli una elettissima personalità, intellettuale e morale, quale quella cli De Nicola, che ne sarà, verosimilmente, il p1·esiclente. .Presto i men1bri presteranno .il giuramento avanti al capo de.Ilo Stato, e, non appena saranno apprestati, prov– visoriHrnente, o definitivamente, i locali in cui Ja Corte ov1·t, 8< .. de. questo supremo organo gitnisdizionale incon1in– cerù ad altnare il suo altissimo compito. Non tutti hanno una chiara conoscenza dei confini e delle condizioni cli attt1azione cli questo ·compito. Ed è opportuno farne qualche cenno divulgativo, onde evitare (•erte infondate opinioni circa l'ampiezza delle facoltà della l'orle Costituzionale.- Queste facoltà sono nellamenle indicate dall'art. 134 della C'ostiluzione, che chiama la Co,·te a giuclical'e: a) sul– le conti-o,·ersie relati,·e alla legittimità costituzionale delle .leggi e degli atti ·aventi forza di legge, dello Stato e delle R,e1tinni; t,) sui conflitti rli alt,.:;-,uzione fra i poteri cle"llo Stato e su quelli fra lo Stato' e lo Regioni e t,·a le Re– gioni; e) su~le accuse promosse contro il presidente della Repubblica e "ì ministri, a 110,·ma della Costituzione. 8i tenga ben presente che, contrariamente alla diffusa, superficiale credenza, la Corte Costituzionale non controlla, per p,-incipio, tutte le leggi, per stabilire se esse, per av– ventura, siano, in tutto o ;n parte, in contrasto con la Costituzione. M ----- l S A e Nuova Repubblica » è settimanale politico e di cultura. E' anch& giornale murale, registrato presso Trib. di Firenze con decreto n. 1027 del 21 luglio 1955. Manoscritti, fotografie, disegni an– che se non pubblicati, non si restituiscono. Diritti riservati per tutti i Paesi. Il periodico viene inviato gratuitamente in saggio a çhiunque ne faccia richiesta. Spediz. in abbonam. postale Gr. IL 11 DICEMBRE 1955 - L. 40 Nf.:•ppure può essa prendere in esame Je dt"nunce e i 1·icorsi, individuali o collettivi, che Je vengano rivolti, intesi ad impugnare di incostituzionalità una legge, o un provvedimento equipollente, né, tanto meno, nn atfo, po– sitivo, o negativo, del potere eR.Pcutivo, o di un'aulori~à an1'mini!-:trativa, cbe si as:-:uma eR-R-ere in conlrAslo con Ja. Costituzione. Essa si dà solo carico delle questioni che le siano sot– toposte in occasione di conlr.oversie attuali fra p+?rsone sin– gole, o fra persone ed enti, o Ira enti ed enti .. E di controversie passibili cli ri~orso alla C'oi-le C'osti. tu½ionale è a parlarsi quando vengano in con:-;icler~zione dei conflitti di attribuzione fra i poteri più sopra indi •. cati alla lettera b). · ]l'ino all'attuazione della C'orte Costitu~ionale, ora, affi– data al mogistrato ordinario la risolu,,ione clélle· questioni sulla incostituzionalità di una legge.· Ma la decisione del magistrato, giusta i compili carnltl'ristici della funzion°e giul'isdizionale, erà limitala, nei suoi -effetti giuridici e pratici, alle parti in causa. Menti-e la risoluzione clala dalla C'ort.- Costituzionale ha effetto erga omnes, essendo dispo– sto clalra"rticolo 136 della C'ostit11,,ione che. quando la C'orle dichiara fillegittimili1 costituzionale cli una norma cli Jegi;e, o cli un alto avente forza cli legge, la norma ces~a cli avere efficacia dal giorno successivo alla. pubbli- ca,,ione della decisione. · A i sensi dell'art. l della legge costituzionale !l fc•h– braio HHS, n. 1, la questione sulla: legillimilil costituzio– nale, in caR-o di controver:-1ia giudiziaria. può essere sol• levala anche d'ufficio, o da una delle parli. J n entrambi i casi, il giudice sospende la sua pronuncia fino all'i,sito clt>lgiudizio avanti alla Co1'lt" ('o:-.tituzionale, ·salvo cho <--.~li J"itenga J"eccezione di incor-:tituzionalità « nlanife~tamc--nle jnfonclata ». Jn questo ca~o, il giudizio avanti al rnagi~ f!tralo viene proseguito, e :il n1agi:-1trato viene di:-1pen:-1:"to dall'obbligo cli rimettere la conlro,·ersia all'esame cl~lla Co,·te Costituzionale. Può apparire, in linea di principio, ecf't"~sivo que ... to potere dato al niagisti-ato cli aprioristica valutazione d~l fonclamfnlo dell'eccezione cli incostituzionaliti,, in quanto, ( Dis. di Dino Dosc/Ji). Sono dunque eletti i ginclici, e questi procederanno alla nomina del loro presidente. Venendo a mancare qual– cuno <lei memb1'i, la sostituzione sarà fatta, naturalmente, dallo stesso organo dal quale il mancante era stato eletto. L'oçchio della. Confindustria ID O Ca 1n. CO

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