Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944
- 65 - Il diritto di possedere non può esser negMo alle istituzioni ed associazioni ecclesiastiche, dato che saTanno ,riconosciute come cor– porazioni. Di co~eguenza, il lOll"o mv<estimento in titoli di Stato, a seguito della generale riduzione dell'interesse pagato sul debito pubblico, darà un reddito dell'l •io. Le loro terre saranno sottopo– ste alle sbesse leggi agrarie di tutte le terre e sarà loro applicabile ogn; limite cli capitale imposto dalla legge alle corporazioni. Con queste misure, si renderà impossibile la formazione graduale di una nuova manomorta. l'accumularsi di grandi proprietà. immo– biliari e mobiliari in mano a istituzioni permanenti 'Chespesso sot– traggono per sempre al mercato terre e titoli industriali, come sarà reso ilT'rp::)ISsibile l'accumularsi di g:randi ricchezze nelle mani di singoli individui. E' superfluo clire che le corporazioni religiose saranno sottouoste alle medesime tasse ordinarie e straordinarie per quanto· concerne i loro beni. E' anche ovvio che le chiese aperte al culto pubblico non saranno considerare proprietà tassa– bile.· Questa però è una quesµone di lievie importanza dato che, come abhiam,o già osservato, molre delle ,chiese italiam,e sono me>– numenti nazwnali affidati alle ,cure dello Stato. I larghi contributi viersati dallo Stato per sostenere la Ohlesa nel passato erano almeno in iparte giustificati dal fatto che, dopo l'unificazione dell'Italia, lo Stato italiano ha confiscato con una legge specia!Je i beni degli ordini niligi-Osi e dei: beneficii ooo]esia– s1Iiciche non avessero obblighi pastorali e ,cura d'anime. li capitale tratto dalla vendita di qwesti beni, fu investito, con alcune dedu– zioni, in titoli di Stato ed il reddito di questi fu utilizzato per com– pletare Je entrare dei vescovadi e di parrocchie povere. I titnli di Staoo eh.e rappres"1ltano il capitale di questo fondo e che daranno un intere.sse dell'l 'lo come tutti gli altri titoli, che dovrebbero es– sere consegnati alla Chiesa. I ben.i dei vescovadi e delle rparrocchie non furono confiscati dalla legge del 1867 ma furono liquidati ied il' capitale fu in=tito in titoli di· Stato. Questi titoli dovrebbero pure essere consegnalti alla Chiesa alle stesse conclizioni dei titoli del fondo di cui sopra. Oltre al neddito del fondo e delle donazioni di vescovadi e par– rocchie, la Chiesa in lta.lia ha ricevuto dei contributi relativaanffite importanti dal tesoro dello Stato. Questi contdbuti avevano i,n pas– sato una contropartita nel diritto di controllo che lo Stato eserci– tava sopra i beni temporali diella Chiesa ed anche nel diritto che esso esercitava di aver voce nelle nomine ai beneflcii ecclesiastici, sia attraverso la nomina ai be:nefic:ii sotto pabronaro realie, sia colla concessione dell'exequatur re~ alle nomine liberamente fatte dalle aut<Xrità ,ecclesiastiche. Sia il patronato che l'ex~quatur fu– rono aboliti nel concordato fascista, ma il govemo fascista, col con– senso della Santa Sede, si riservò il diritto di qpporsi o di vietare tutte le nomine ad uffici ,ecclesiastici eh.e ,giudicasse inaccettabili • p,ex ragioni politiche •. Il .nuovo governo democraticO italiano' dovrebbe rinunciare ad ogni pretesaJ di inteTI11el,enz.a in questioni ecclesiastiche e, al
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