Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944

- 63 - è spesso la conseguenza di un uso •illimitato del cfu-iitto di ol'ga--– nizzare scuolie private, potrebbe essere facilmente "Vitato adot– tando precisi requisiti le.~ sotto l'amministrazwne d; un oorpo , rappresentativo coruipetente. · Ordino e congregazioni '1'<!!ilgwse. - Non sembra vi si,a ra– gio:t\e, in base al prindpio del,la libertà di associazione, di negare a dei gruppj ia diritto di rormare del1e organizzazioni rei~ con una regola di vtta eomune. Come le Olùese, queste organizzazinni sarebbero libere di organizzarsi come COI1POraziomcon esistenza legale in colliformità alle leggi generali. M<lJt'rimonio. - Sarebbe deplorevole di fax rivivere he vecchie controven'Jie relathoe alla legislazione matrimoniale. Il sist,e,rn,,o adottato dal eoncordato fascista ha mollti punti raccomandabili. In questo sist.ema, i preti " i ministri autorizzati di ogni c•.µto quando ce1ebrano il matrimonio ag'Jscononon solo nella loro qua– lità, religio.sa , ma anche come delegati dielle legge civile. Inoltre il matrimonio è riconosciuto dalla legge civile. ed ha effetti civU, solo oo iregiskato da; competenti uffici del govemo. Non vi è ob– bligo di celebrare il m,att<imonio in una cheisa; quelli ohe lo desi– derano sono liberi di celebrarlo davanti a un magistrato civlLe. Nessuna innovazione è necessaria dato che i di-ritti dello Stato sono pienamente protetti nell'attuale sistema. E' um questio~ differente il ca.so delle di.sposizion; del coo,– cordato che ri<:onoscono la giurisdizione d,-lla chiesa quando si tratta di annullm-e un matrimonio. G•i effetti ·civili del oontrallto di matrimonio dipendono e sono regolati dalla legge civile e non possono -esseoe modificati o annullati da uno strumento diverso dalla legge civile. Non vi può essere un compromesso su q~ punito. Ciò però non impeddsoe alle pel'SOile che lo desi®rano di ricercare anche la sanzione ieoclesi-astica. Div0'1'zio, - I vari tentativi fatti nei tempi prefascisti di fa.r a.pprovai,e tma legge che l!egalizzasse :il d1ivorzio, non riusc1rono a procacciarsi l'appoggjo della rn.aworanza. Molti italiani amereb·– bero eh€ una simil<! legge fosse emanata nell'Italia del dopogue11ra non appena poosibile. A nostro avviso, questa non è una questione ur~, finch.è la lai,ga maggioranza· del popolo italiano non sembra disposta a questa innovazione. Quando i tem'Pi saranno maturi per una modifica della lEgislazione sul divorzio, le nuove mLsure dovrebbero prima essere sottoposte a un referendum po– polare ed emanate come legge solo dopo aver avuto l'approva– zione della maggic,ranza. Non sanebbe pratico nè saggio di provo– care un.a tempesta di discussioni e proteste sulla questione de! di– vorzio propri-O all'inizio di ·un nuovo regime democratico. Pnivi,!eg; ecci!esiastici. - Non vi è posto per privilegi eccle– siastici in un sistema dem.ocratico basato sull'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alle legge. Tuttavia, lJa legge, anche in un si– stema democratico, deve te.nm conto di condixioni speciali che necessitano una eccezione alla regola. Certi 'doveri generali, come la partecipazione alle giul1i.ee il servizio militare, non sono com– patibili con 1a professione ecclesiastica: e l'esonero da questl ob---

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