Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944
-61 - della monarchia austriaca pretesero d1 aver ereditato i privilegi sanzionati dall'anitico concordato austriaoo (come quello del di– ritto di nomàna agli areiviesoovi) la Santa Sede assunse il punto di vista che la Chiasra non riconosceva questo diritto di eredità al pas– saggio da un regime a un altro. Ciò equivaleva a dichiarare che i concordati fatti oon un regime cessano di esistere quando un nuovo 11€gime viene creato, dato che neppure un canonista ro– mano potrebbe sostie:nere la teoria che un nuovo. regime non ere– dita i ,beruefioii ma solo gli obblighi •di un precedente concordato. A!nche .in Spagna, dopo il passaggio dalla mona-rchia alla dittatura di Franco, la Santa Siede rifiutò di riconoscere la pretesa del ditta– tore di eserci'bare tutti i diritti concordatari dei monarchici spa– gnuoli. In tutti qu€!Sti casi, la Santa Sede seguì la politica di con– ·sidera:re i veochi eoncordati oome morti e di domandare la stipu– lazione di un nuovo concordato. I oanonìsti romani spi<,gano che questo cambiamento nella tradizione romana è doVUltoanzitutto al fa-tto che Vi sono stati con– siderevoli mutamenti nella legislazione ecclèsiastica e che. per esempio, i!1 nuovo ood:ioe di diritto canonico :promulgato nel 1917 vieta di oonC€dere ad alcuno, sia anche un monarca o un capo di Stato, il diritto di nomina ai vescovadi ed ai benefici; ecclesiastici ed ha aboliro il patronato laico sulle chiese, i beneficii ed altre istituzioni ecclesiastiche. Questi ,principii "invocati dalla Chiesa per giustificare il cam– biamento della sua politica possono essere fatti propri dallo Stato italiano del dopoguerra per gilliltificaTe il rigetto del concordato eia pa:rte sua. Perché dovrebbe considerarsi ancoro valido sotto la repubblica un concordato conc!UJSocol regime fascista sotto la mo– narchia di Savoia, se l'eredità dei concordati non passa da un re– .gime ad un altro? Se é legittimo per il Vaticano di ,giustificare la sua pol.iltica coi cambiamenti nella sua legislazione. perché non ,arebbe legittimo ,per la repubblica italiana del dopoguerra di giu– stificare il suo rigetto del concordato colle esigenze della sua nuova costituzion<e che prevede la separazione della Chiesa dallo Stato? La separazione della Chiesa dallo Stato deve. essere completa e compiuta con spirito liberalie. Al-cun resto di giurisdizionalismo ed alcuna limitazione vendicativa destinata a vincolare la libertà di una qualsiasi credenza non dovrebbe essere lascì,ata sussistere, in contraddizione allo scopo di ta1e sepaTazione. Quando il princi– pio della separazione sa,rà divenuto un articolo della costituzione del nuovo stat.o democriatioo italiano, non vi sa·ràbisogno di al-cuna legisl•azdone speciale relativa alla religione. salvo ben i!llteso 1" mi– "" l'-' necessarie per €ffettuare la transizione dal regime concorda– tario al regiJlle della separozione. Delle regol-e declaratorie e nor– mativ ~ dovranno "5istere per gu'dare J "amm.in' strazione pubblica e i tribunali in modo che non vi siano di fficoltà n el defì.nire l'esatta posizione legale delle Chiese e delle ist,tuzioni religiose di fronte alla legge. Le Chiese come associazione voion~l-il. - Dato che in un .regime di separazione non vi sono privi I~, nè esenzioni, a· be-
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