Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944

,I -60- nazione italiana icome <:onsegumza dei di.sa.stri causati « dall'uom:o: inviato dalla provvidenza , che è stato fatto cavaliere da Pio XI, e dal « saggio e 1ungi.nmante reggitore » ch,e è st,ato 01n.orato da Pio XII. Abolizione del Concordato. - Quando la R~pubblica :trancese ctenunciò nel 1907 il vecclrio concordato napoleonioo, la Santa Sede protestò ,basandosi sul fatto che un contratto bilaterale non do– vrebbe potersi sciogliere per aJ\'to di. una sola delle parti. Ma fino a tempi recenti i canonisti della Chlesa romana hanno concord<l--– m<entenegato che un concordato sia un contratto. Essi sostennero– che rum è niente <li più che una graziosa conces.sione da parte del Papa, e quindi ,revocabile 5eCOl!ldo la volontà di Sua Santità. ! giu– risti civili dichia,:arono, d'altra ~rte, chJe un concordato e una. gi,aziosa concessione fatta dallo Stato alla Chiesa, revocabile se-– condo la volontà dello Stato. Più recentemente, i canoni$\i hanno modificato le IOTovedute ed acoettato il principio che il concoo--· dato è, almeno in pa,rte, un contratto bilatera1e « analogo a<i un accordo internazionale». Ohiesa e Stato lllon sono mai stati dello stesso avviso circa la niatu:ro. dell'accordo, sebbene il suo scopo sta di pcmre fine ai loro disaccordi. Questa divergenza di idee ha con~ tr:ibuito alla mancanza di vùtalità che distingue molti conoom.ati ed ha ugualmente dato arigin,e a recrimiamzioni e proteste da parte della Santa Sede ogni qualvolta un concordato è stato denunciato dallo Stato. N.egli anltichi concordati era d'uso di msel 'i.rr, e una clausola chre dichi,arrasse il carattere perpetuo dell'accordo, ma i concordati mo– diem; contengono solo la disposizione che, se una controv:ersia sorge su.ll 'intenpnetaziOOJe o applicazione di una misura concorda– taria, si farà luogo alla nomÌIILa <li un crurutato misto per risolvie:r-e la questiOllie. Sembra però che non vi sia un principio, legaile che· lmpedisca allo Stato di far Ul50 del suo diiriltto di annullare un si– mile accordo considerandolo una mareria di legislazione interna dello Stato, pur :s<iguendo la procedura usata nella denunicia di ac– cordi internazi?nali. E così, con '!ID atto ,di cortesia, lo Stato potrà notificare previamente alla Santa Sede le sue intenzioni, lasciando a.l.h! autorità ecclesiastiche un tempo sufficiente per emanare i re– golarne.l1!tie le istruzioni necessari.e al clero. Colla caduta del fasci,,=o vi sarà in Italia un ,cambiamento di regime, dalla dittatura alia ~mocrazia, dalla forma monarchica, di governo ad una repubblicana. Nei tempi a'11tichl quando i cambia– mlenti di regime sigrrificavano solo il sootituirsi 'di una dinastia ad ~•rutra, il_ prindpio 1seneralmelllte seguito etra che i privili€gi. i di– I'l·tti _e le g 1 urisdWom in qu€Sliani ed istituzioni ecclesiastiche, ga– ranti/1:i allo Starno a mer,zo di conoordati od in altro modo come pure gli ob~ Telatiw, erano ereditati dalla nuow dinasfu come dintti e doveri pertinenti alJ,a Corona. La Santa Sede formulava occa'311onalrnentequalche obbiezione, specie ,per quanto riguaroa i p,:ivilegi, ma di oolit.o aoqwesceva a questo uoo. 1n tempi reoonti, e pa,rticolarnrente dopo la prima guerra mondiale, quando per eoem.p10 nuOVi stati fonnat,; dalla ct.visione

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