Nuovi Quaderni di Giustizia e Libertà - n.2-3 lug-ott 1944

- 58 - moderne di diritto divino - (articolo 20); il diritto del governo di velo politico contro nomine ecclesiastiche (articoli 19-21); l'obbligo del braccio -,ilare di dare esecuzione a decreti delle autorità ec– clesiastiche (artkoli I - 5 - 29); la pe!'dita o limitazione dei diritti civili da parte di una classe di cittadin,i per motivi religiosi, (arti– cdlo 5); tutti i privilegi. e gli esoneri concessi a: specia,li categorie, 0'llCora 'Per mdtivi religiosi (articoli 6 - 8 - .20 - 41 ~ 42); ': mfine, gli am:i<:oli che impongono allo Stato, gravosi obbhghi fi nanzi an per sostenere la Chiesa - sono tutte misure che ,poosono es.se,,e sta te g;ustifioate in una dittatura fascista. E= sono m:isur_e desti.nate ad assicurare allo Stato un certo controllo sopra la Chiesa, ad as– sicurare alla Chiesa un più largo aiuto politioo e finanziario. So– pratutto, erano misure prese a spese dei dirltti del popolo alla li– berlà di religione, alla libertà di associazione e all'eguaglianza di fronte alla legge, il pilastro della democrazia. I gowrni dri Polocpja, Lituania, Lettonia, Austria, Romania, i,l Reich d:i Hitler, il P,ortogallo di Salazar - tutti Stati con cui il Va<ticano ha conchiuso dei conoordati su basi analog,hre ,a quelle del concordato fascista - non sono democrazie, ma dittature di– chiarate o truccate. Il solo concordato falbto finora da Pio XII è quello concluso con Franco in Spagna, ed è par1icola:rm"'1te criti– cabile per la formulla abbietta del ,giuramento che dev>eessere .-eso dai vescovi e preti spagnoli ,al .-egime del Caudillo. Gli Sta.ti ve– ramente democratici dell'Europa dell'an<l/eguetTa, la Cecoslovac– chia e la &ancia, aventi ambedue una popolazione la,,gamente cat– tolica, non poterono concludere dei ooncordati, ma solo dei modus vivenk!i che ·non obbligawno il governo a pratiche non democra– tich<!, In vista di questo fatto storico e in visba del fatto che lo stato d,amoccatico modeI'!JlOe il governo autoritario della Chiesa oon hanno un terreno comune ISU cui :incontrarsi, la•sola alterna– tiva che rimarue è qwella d:i separare la Ohiesa e lo Stato una volta per sempre. E' noto che la Chiesa cattolica• condanna 'la separa– zione della Chiesa e dello Stato per motivi teologici, che hanno la loro ori:gine nel p1"'Supposto eh.e il cattolicesimo è la sola e vera religjone, rivelata da Dio, che sola possiede la divina :miss.ione d:i condurre gli uomini alla salvezza .eterna. Tutte le alltre re.l.igion.i •,tutti gli altri _gruppi cristiani non cattolici sono o pagani, o ere– tici, e oome tali non hanno diritto di esistere. Che queste pretese "ano o non S1anO valide dal punto di vista teologi<,o, è una Q'!-C– sti=e che i teologi possono discutere a loro .piacim,anto. M:a lo Stato democratico moderno riconosce la libertà di culto come un ruritto fondamentale di tutti i suoi cittadirri, e si trova m pnesenza m,; su~i coamn.i di varie religioni e sette, ognuna delle quali si pre– !Ettl<le m uruco ed .esclusivo possesso della rivelazione divina. Certa– mente lo Stato non può neppure tenta.re di portare un giudizio su queste varie pretese, nè permettere a d una religione di avere un ""."nopolio a detrimento delle altre. Poichè sembra che il disegno di Dio sia dl,e esistano alitre 01eligioni,il solo e mJglior modo in cui lo Stato può onorare Dio e compiere il suo dovere religioso è di !.,,_

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