Nord e Sud - anno XX - n. 167 - novembre 1973

,. Argomenti 2. La re:te distributiva e le sue proiezioni territoriali. - La nuova disciplina del commercio introduce il principio fondamentale che le autorizzazioni per l'esercizio delle attività commerciali siano subordinate al rispetto di criteri oggettivi, fissati in sede di programmazione urbanistica. A tale scopo la legge, in tredici articoli (artt. 11-23), affronta il problema della redazione di Piani di Sviluppo ed Adeguamento della rete distributiva fissando precise direttive per la loro attuazione. Constatata l'attuale persistenza di diffuse situazioni di irrazionale sviluppo della rete distributiva, la legge fa obbligo ai comuni di adottare piani di sviluppo e di adeguamento per favorire una «più razionale evoluzione dell'apparato distributivo » che, nel rispetto delle previsioni urbanistiche, tenda ad assicurare la « migliore funzionalità e produttività » del servizio da rendere al consumatore realizzando un opportuno equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presunta capacità di domanda della popolazione stabile e fluttuante, tenuto conto delle funzioni assolte dall'ambulantato e dalle altre forme di distribuzione in uso. Nel successivo articolo sono, poi, contenute direttive operative che si riassumono nell'obbligo di « rilevare la consistenza della rete distributiva» precedente l'emanazione del Piano; nel dettare « norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della rete di vendita»; nel consentire la « determinazione, per i vari settori merceologici, della superficie minima dei locali adibiti alla vendita ». La carenza di strumenti conoscitivi, legata alla caotica espansione delle attività commerciali diffusesi sul territorio senza l'esistenza di univoci strumenti urbanistici, pone l'esigenza di procedere a rilevazioni nell'ambito della superficie comunale. Le difficoltà che incontreranno i comuni sono di duplice tipo. Da un lato, per i comuni maggiori, si tratterà di porre in essere una complessa organizzazione per l'esecuzione delle direttive imposte dalla legge; dall'altro, per i comuni minori, dotati di strutture molto povere e di organici insufficienti, gisognerà reperire fondi e personale tecnico idon~o ad effettuare la rilevazione. Contemporaneamente, premesse le difficoltà organizzative che, anche se di diverso contenuto, coinvolgono comuni grandi e piccoli, sembra éstremamente improbabile che, nonostante la proroga concessa allo scadere del termine di sei mesi dall'adozione del regolamento, fissato per l'approvazione dei Piani, i comuni italiani riescano ad effettuare la rilevazione obbligatoria e ad adottare gli strumenti· urbanistici per la previsione dello sviluppo e dell'adeguamento delle strutture commerciali. Comunque, va detto ch_e anche se non sarà possibile disporre degli elementi conoscitivi rilevati in occasione del recente Censimento generale dell'Industria e del Commercio, la cui diffusione sarà ancora ritar83 BibliotecaGino Bianco

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