Nord e Sud - anno XX - n. 159 - marzo 1973

Gaetano Ruello ed Ernesto Sparano vere la costituzione di una finanziaria, che concorra alla realizzazione dell'equilibrato sviluppo economico della Regione, ponendosi come strumento della programmazione regionale e operando prevalentemente mediante assunzione di partecipazione in -società di capitali, cooperative e consorzi di imprese di piccole e medie dimensioni, operanti nel territorio regionale. Ma, non sono queste le uniche iniziative in materia. La Regione Emilia Romagna ha pure redatto e presentato una proposta di legge sull'argomento per la costituzione di una finanziaria il cui scopo sia la valorizzazione industriale del territorio e che operi specificamente per il consolidamento del sistema regionale di società cooperative, di ditte artigiane, di piccole e medie ùnprese industriali, con opere ed attività economiche, imprenditoriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecniche e scientifiche, di consulenza e assistenza alle imprese. È previsto, dunque, in questo caso, che la finanziaria svolga in concreto attività imprenditoriale, assumendo direttamente iniziative industriali a carattere pilota e promozionali di altre attività. In aggiunta a queste iniziative, bisogna ricordare che altre Regioni a statuto ordinario hanno allo studio il problema della realizzazione di una finanziaria pubblica operante nell'ambito del territorio regionale: il che si sta verificando in Veneto, Liguria, Basilicata, Puglia, Lazio e Calabria e sta a dimostrare, a nostro avviso, che il fenomeno va assumendo dimensioni di un certo rilievo, per cui risulta di somma utilità che il dibattito sull'argomento venga approfondito in ogni suo aspetto che comunque offra margini di problematicità, rifuggendo, peraltro,. da soluzioni basate su criteri di pura e astratta logica giuridica. Ovviamente, non è quello delle finanziarie di sviluppo l'unico problema, in funzione del quale va sollecitata una responsabile presa di coscienza del giusto modo di intendere e stabilire, in termini di certezza del diritto, il rapporto Stato-Regione. L'esigenza generale di una apposita legislazione statale di principio, da realizzare attraverso l'emanazione delle leggi-cornice, è oggi sentita unanimemente, non tanto per un formale ossequio alla lettera dell'art. 117 della Costituzione, quanto per la reale ed urgente necessità di armonizzare l'ordinamento legislativo generale con la presenza delle Regioni ordinarie. Fino a quando questo grosso problema rimarrà insoluto, si avrà la st:,;-ana situazione, attualmente ricorrente, che saranno i decreti legislativi di trasferimento dei poteri amministrativi dello Stato alle Regioni a fare le veci delle leggi-cornice: ossia a stabilire i limiti. dell'intervento operativo regionale. Con la conseguenza che si rischia di perpetuare le 70

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