Regioni e finanziarie regionali tesa, nel suo significato più generale, come quella tendente alla realizzazione dei fini concreti assegnati dall'ordinamento ad un qualsiasi soggetto (pubblico o privato) facente parte della comunità statale 14 • Orbene, tra gli obiettivi primari che ciascuna Regione intende perseguire, un rilievo preminente va certo attribuito al progresso economico delle comunità interessate. Per convincersene, basta dare uno sguardo agli Statuti regionali, che, sotto questo riguardo, dimostrano davvero una perfetta identità di vedute. Sicché, se, come dicevamo, per attività amministrativa regionale deve intendersi l'attività attraverso la quale le Regioni possono (e, per altro verso, debbono) realizzare i fini ad esse attribuiti e riconosciuti dall'ordinamento, si potrebbe ammettere teoricamente che la specifica attività di partecipazione di una Regione ad una società finanziaria di sviluppo trovi la sua giustificazione normativa nei principi dell'ordinamento recepiti negli Statuti regionali, e quindi al di là e al di sopra di una specifica previsione legislativa in materia 15 • Tuttavia, non ci pare ortodosso giungere a questa interessante conclusione senza avere prima ricordato un dato normativo, essenziale per caratterizzare il decentramento regionale, e cioè il fatto che anche l'atti14 A.M. Sandulli, Manuale di diritto Amministrativo, Napoli, 1969, pag. 4 ss., dove si precisa che « i limiti del campo dell'amministrazione statale non possono essere tracciati in astratto», essendo tale campo « per sua natura mutevole», e ciò perché - come d'altra parte è facile intuire - i compiti che l'ordinamento riserva allo Stato ed agli altri soggetti pubblici sono intimamente connessi con l'evoluzione storica e col mutare delle concezioni sociali». Lo Stato contemporaneo - precisa l'Autore - « è assai più operante di quello di altri tempi e l'odierno Stato sociale lo è assai più di quello liberale». Lo Stato sociale, è ovvio, oltre il perseguimento dei fini c.d. primari, vuole realizzarne altri relativi allo sviluppo della società in termini economici, sicché l'ordinamento attribuisce allo Stato ed agli altri soggetti, operanti insieme ed in concorrenza con esso, specifici compiti, quali per esempio, di direzione dell'economia, di esecuzione in proprio di attività commerciali e di assistenza e previdenza sociale, toccando in tal modo limiti mai raggiunti in passato. 15 Non bisogna, a questo proposito, passare sotto silenzio il fatto che gli statuti sono stati approvati con legge dello Stato, ed esattamente con le seguenti leggi: 22.7.1971 n. 480 (Regione Abruzzo); 22.5.1971 n. 350 (Regione Basilicata); 28.7.1971 n. 519 (Regione Calabria); 22.5.1971 n. 348 (Regione Campania); 22.5.1971 n. 342 (Regione Emilia-Romagna); 22.5.1971 n. 346 (Regione Lazio); 22.5.1971 n. 341 (Regione Liguria); 22.5.1971 n. 339 (Regione Lombardia); 22._5.1971n. 345 (Regione Marche); 22.5.1971 n. 347 (Regione Molise); 22.5.1971n. 338 (Regione Piemonte); 22.5.1971 n. 349 (Regione Puglia); 22.5.1971 n. 343 (Regione Toscana); 22.5.1971 n. 334 (Regione Umbria); 22.5.1971 n. 340 (Regione Veneto). In tema di finanziarie, quasi tutti gli statuti regionali prevedono la possibilità che la Regione promuova la costituzione di tali società ovvero partecipi a quelle già costituite; più esattamente negli statuti delle seguenti Regioni vi è una specifica previsione: Basilicata art. 58; Calabria art. 69; Campania art. 15; Lazio art. 53; Liguria art. 61; Marche art. 52; Piemonte art. 72; Toscana art. 57; Veneto art. 50. Alcuni statuti prevedono che la partecipazione della Regione debba essere maggioritaria: si veda, ad esempio, lo statuto della Basilicata, della Calabria, del Lazio, della Liguria e della Toscana. 67
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