Aristide Gunnella In questo quadro si inserisce inoltre l'aspetto· sindacale che è stato prevalente per quanto riguarda la legge De Marzi-Cipolla e che noi abbiamo contrastato perché esso acquistava un significato non di modificazione delle strutture, 1na soltanto settoriale. In altri termini si trattava in sostanza di trasferire alcuni benefici da una parte ad un'altra parte; e quindi si trattava di una mera contrattazione sindacale tra due parti contrattualmente indipendenti. Si trattava cioè di ripartire in modo differente il reddito prodotto. Noi non accettiamo nemn1eno questo principio. Non accettiamo né le pressioni che vengono esercitate in tale senso in termini sindacali, né che si faccia passare un fatto sindacale per una posizione che deve invece preannunciare una nuova struttura dell'agricoltura. Questo diciamo perché dal mon1ento in cui la legge dell' 11 febbraio n. 11 è entrata in vigore, con essa noi avremnio dovuto vedere un certo tipo di trasformazione delle strutture. Orn1ai ci avviciniamo quasi a due anni dal momento in cui si è avuta la nuova regolamentazione di questa materia, ma né le organizzazioni imprenditoriali degli affittuari né le organizzazioni dei coltivatori hanno saputo rispondere ad un interrogativo fondamentale: se cioè dall' 11 febbraio ad oggi sia stato posto in essere anche un solo contratto di affitto (a parte i çontratti rotatori per quanto riguarda i pascoli in Sardegna). In pratica abbiamo visto quindi l'entrata in vigore di una legge che non ha raggiunto nessun risultato positivo sul piano delle strutture agricole, nel senso di evitare l'inzmobilisrno di mezzi finanziari, destinando tali mezzi alla conduzione aziendale o ad inve~timenti produttivi nelle attrezzature agricole. È n1ancato, cioè, quel processo di rinnovamento dell'agricoltura da tutti riconosciuto indispensabile. Anzi, si può dire che c'è stato un processo all'inverso. Si è verificato un tipo di accordo per cui tra affittuario e concedente si pattuiva una buona uscita· per valorizzare la terra, che a questo punto acquistava, in quanto libera da un peso contrattuale, un valore altissimo. E ciò perché uno degli scompensi che si è verificato dopo l'entrata in vigore della legge n. 11 e dopo il tentativo di trasformazione auto1natica - senza vederne gli effetti umani e gli effetti economici - della 1nezzadria in affittanza, così come si prevedeva, è stato quello di determinare la limitazione notevolissima dei prezzi delle aree agricole. E si tratta di una limitazione che non ha riscontro nella produttività delle terra stessa, ma che è derivata soltanto dalla tensione di una richiesta fatta dagli imprenditori e da un · restringimento dell'offerta. Non dimenticando tuttavia che in alcune zone e· nel complesso di tutta l'Italia - soprattutto nelle zone di collina e anche in qualche zona di pianura non irrigata - abbiamo qualche cosa 70
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