Pasquale Saraceno in1plichi una rev1s1one delle disposizioni in vigore. Ora sembra di poter affern1are, anche sulla base dei lavori parlamentari, che l'interpretazione sin qui data non contrasti con le norme che prevedono i progetti speciali. I problemi sorgono invece in rapporto all'attuazione dei progetti speciali così configurati, specie per quanto concerne il ruolo delle Amrninistrazioni ordinarie e quello delle regioni. Nell'attuazione di quello che si è chiamato sistema progettuale (inteso come somma di progetto speciale più interventi ordinari nazionali e regionali, più, eventualmente, investimenti direttamente produttivi), infatti, i1nportanza rilevante assumerà l'attività di controllo dell'ordinato procedere delle azioni affidata a ciascuno degli entì impegnati nell'attuazione, cosicché gli obiettivi vengano realizzati integralmente in tempi determinati. Impresa certan1ente molto ardua data la varia natura degli organismi impegnati nell'attuazione, la lunghezza dei periodi occorrenti per portare ad effetto ciascun tipo di intervento e l'entità degli sprechi che sarebbero determinati da una insufficienza di coordinamento. Questa attività di coordinan1cnto, spettante ovviamente al CIPE - che già ne è titolare in base alle nonne che ne rego]ano l'attività - può contare sulla Cassa come organo tecnico investito del compito di seguire il grado di avanzan1ento delle singole parti, esterne al progetto speciale, che compongono un sistema progettuale. Ma qualora, come è inevitabile, insorgessero strozzature, e queste non fossero superabili in sede di azione ordinaria, statale o regionale, il CIPE dovrebbe poter di nuovo contare sulla Cassa trasferendo dall'azione ordinaria al progetto speciale determinati interventi o loro parti; il che, allo stato attuale della normativa, non sarebbe possibile. In particolare, per quanto riguarda 1'attività dell'amministrazione ordinaria, appare indispensabile integrare il vincolo puramente quantitativo, costituito dalle riserve a favore del Mezzogiorno del 40% delle spese cli investimento delJe Amministrazioni dello Stato - il cui rispetto è garantito dal 3° comma dell'art. 7 della legge n. 853, che destina al finanziamento dei progetti speciali le somme che nell'ambito della suddetta riserva risulteranno non impegnate a chiusura di ciascun esercizio - con un vincolo programmatico sulle effettive destinazioni di quelle spese. Occorre, altresì, adottare nuove disposizioni per assicurare il coordinamento tra progetti speciali e interventi regionali, attualmente precluso, sia perché le Regioni, articolazioni costituzionali dello Stato, sono titolari di un potere autonomo di iniziativa politica e di competenze proprie nelle materie interessate dai progetti 10
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