Nord e Sud - anno XX - n. 157 - gennaio 1973

Pasquale Saraceno per le imprese, di interventi tendenti a correggere a posteriori, anziché a prevenire programmaticamente, le conseguenze dello scempio dei valori e degli squilibri ambientali. Alla luce di queste premesse i quattro contenuti che l'art. 2 della nuova legge assegna ai progetti speciali - infrastrutture generali, valorizzazione e salvaguardia della natura e dell'ambiente, attrezzature delle aree metropolitane e di nuove zone di sviluppo, promozione di attività produttive - mi sembra debbano giudicarsi non tanto specifici di quattro distinte categorie di progetti, quanto aspetti interconnessi di singoli progetti. Credo che questa sia una condizione importante perché i progetti speciali siano quello che pressantemente si richiede al Mezzogiorno nella fase che esso ha oggi raggiunto: più precisamente, un'efficiente articolazione di quell'unica politica di sviluppo economico e di assetto territoriale cui prima s1 accennava. Questa compresenza dei quattro contenuti indicati nell'art. 2 mi sembra anche una condizione importante per intendere il valore, insieme innovativo e di continuità, dei progetti speciali, rispetto alle linee di tendenza dell'intervento straordinario, dal 1950 ad oggi; una tendenza ad una finalizzazione via via più rigorosa allo sviluppo di attività produttive del nuovo capitale fisso sociale, che in qualche caso appare oggi persino eccedente le attuali capacità di utilizzazione; una tendenza altresì verso una concezione non più soltanto tecnica dell'organicità delle opere, ma programmatica, nel senso della complementarietà rispetto a precisi obiettivi di sviluppo civile e, conseguentemente, di riorganizzazione di ·determinati territori. La molteplicità, la varietà e il costo delle azioni costituenti sistemi progettuali finalizzati ad obiettivi di questa natura fanno quindi dei progetti speciali un istituto del tutto diverso dai sistemi progettuali di natura prevalentemente tecnica intorno ai quali si era svolta l'esperienza precedente. A meno che non si vogliano concentrare la disponibilità e l'azione della Cassa in talune aree, inevitabilmente limitate, ritenendo che l'azione straordinaria non sia più richiesta sul restante territorio meridionale, i sistemi progettuali, che prefigura l'art. 2 della nuova legge, mi sembra debbano concepirsi come composti di due parti: l'una, costituita da quelle azioni che, per la loro essenzialità - logica e cronologica - rispetto agli obiettivi, dovranno essere realizzate con le procedure proprie dell'intervento straordinario e quindi sotto la responsabilità della « Cassa » - e l'insieme di queste azioni si chiamerà·« progetto speciale » - l'altra, costituita dalle altre azioni, complementari alle 8

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