Nord e Sud - anno XIX - n. 155 - novembre 1972

lv!aurizio Mistri la necessità di inserirsi nell'alveo delle gestioni autonome e degli enti collaterali dello Stato e della Regione. A priori non si può negare la possibilità di allargare, con il leasing immobiliare, il discorso finanziario pubblico che già altri enti ed organismi vanno conducendo a livello di Stato e di enti locali. « Si hanno gestioni svolte da un ente pubblico per conto e nell'interesse di altro ente pubblico, nel caso in cui quest'ultimo deleghi propri compiti al primo istituzionalmente investito di altre funzioni e già dotato di un'organizzazione adeguata al raggiungimento dei propri fini » 8 • È, per la Regione, il caso previsto dal 2° comma dell'articolo 118 della Costituzione, dalla legge 16 maggio 1970 n. 281, che contempla provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Altre volte, invece, si tratterà di un ente istituito appositamente al fine di svolgere una funzione per conto e nell'interesse dello Stato e che da questo sarà dotato di mezzi adeguati (vedasi, Cassa per il Mezzogiorno). Ora, se l'esigenza di sganciare determinate finalità pubbliche da apparati troppo macchinosi comporta l'accettazione della logica delle aziende autonome, è anche vero che non si vuole che tale logica comporti lo sganciamento del nuovo ente da ogni controllo pubblico. Di qui l1ampliarsi degli interventi pubblici di controllo, per cui, nel caso di prestazione fidejussoria da parte dello Stato, come per il Credito industriale sardo, la legge stabilisce che un delegato del ministro del Tesoro ha facoltà di sospendere la concessione di mutui con garanzia statale d'importo superiore alla cifra stabilita dàila legge stessa, dandone comunicazione al ministro. « All'autonomia dell'azienda speciale si riconnettono, con un particolare scopo pubblico che si inquadra tra le finalità perseguite dallo Stato o dalla Regione o da un altro ente pubblico che ha posto in essere l'azienda, anche i mezzi necessari per il raggiungimento di quello scopo e correlativamente adeguati poteri e una particolare sfera di funzioni » 9 • Purtuttavia, proprio per accentuare la strumentalità dell'organismo finanziario pubblico, spesso si è voluto istituire una comunione di organi dirigenti tra l'istituto politico, da cui detto organismo finanziario promana e quest'ultimo. Così, presso l'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine della Regione Trentino - Alto Adige è stata costituita la Sezione autonoma per il credito fondiario di miglioramento, 8 Cfr. CALOGERO BENTIVEGNA, Elementi di contabilità pubblica, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1970, 2° vol. pp. 10-11. 9 C. BENTIVEGNA, cit., p. 15. 66

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