Scipione Caccuri gno 1969, pochi giorni prima della sua morte, e, quindi, dal suo successore, on. Donat Cattin. L'on. Brodolini, prima della elaborazione del disegno di legge, aveva consultato i vari sindacati, per sentirne il parere sulle varie norme; e nella formulazione dello Statuto tenne conto anche delle norme internazionali, già ratificate dal Governo italiano, e precisamente le Convenzioni n. 87 e n. 97 dell'OIL. I principi di democrazia, di libertà e di dignità del cittadino, già sanciti dalla Costituzione, hanno costituito il fondamento nella formulazione delle varie norme, pertanto il lavoratore è considerato come « entità organizzata e sindacalizzata » nella fabbrica (A. Forbice). Certamente molti problemi restano ancora sospesi e non risolti, come per esempio l'addestramento professionale; ma con l'ulteriore evoluzione della nostra legislazione sociale, si confida che verranno colmate anche queste lacune. Importante è il fatto che, trattando del campo di applicazione, nell'art. 35, si fa espressa menzione anche delle imprese agricole. Lo statuto, quindi, riguarda tutti i lavoratori, compresi quelli che esplicano attività agricole, finora trascurati. Nell'art. 290 della legge n. 1124 del 30 giugno 1965, riguardante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, è detto che le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori agricoli « debbono essere adottate dagli esercenti di assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali ». Si è così ripetuto ciò che era stato riportato nelle precedenti leggi; ma ancora oggi i « regolamenti speciali » cui si fa cenno, e che avrebbero dovuto essere predisposti dal Ministero del Lavoro, non sono stati resi noti. E in realtà, mentre per i lavoratori dell'industria esistono le norme di prevenzione che si applicano da parecchio tempo, fra cui le visite all"atto dell'assunzione e quelle periodiche, ciò è del tutto ignorato nel campo dell 'agri col tura. Interessandomi dell'art. 5, che s1 riferisce agli accertamenti sani, tari, ricordo la sua formulazione : 80 « Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico >i,
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