Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Renato Scognamiglio altri limiti, se tali possono dirsi, di quelli segnati dalle stesse forze legittimate a promuoverlo. Ai fini di una panoramica esauriente, seppure per sommi capi, sui metodi di disciplina autonoma dello esercizio dello sciopero, mi pare opportuno spendere qualche cenno, per cominciare, sull'autodisciplina in senso stretto o, per usare una forn1ula più precisa, « disciplina sindacale ». Non voglio riferirmi evidentemente al fenomeno già adombrato, dell'autocontrollo, spontaneo ed occasionale, che le organizzazioni sindacali, nella consapevole valutazione dei loro mezzi ed obiettivi di lotta, certamente si prefigaono di esercitare riguardo alla proclamazione come all'esercizio dello sciopero, ma che a tutta evidenza non costituisce una solida alternativa, e non può bastare, per la effettiva attuazione di criteri e modalità, idonei a contenere i conflitti di lavoro in tern1ini congrui e ragionevoli. Qui si verte piuttosto nella ipotesi in cui le stesse organizzazioni o coalizioni sindacali stabiliscono ai rispettivi livelli, ed in diversi ambiti ed occasioni, i principi e le regole a cui intendono attenersi i modelli di comportamento che gli sciop~ranti debbono osservare. Questa prassi, della unilaterale autoregolamentazione della lotta sindacale, assume un innegabile valore, e significato, nella misura in cui realizza la effettiva esplicazione, e segna ad un tempo la esaltazione, del civile im.pegno delle forze sindacali a gestire lo sciopero in base ad una normativa di azione, che dovrebbe essere tanto più osservata, in quanto costituisce il frutto di scelte libere, se non addirittura spontanee. Si tratta d'altronde di un n1etodo di regolamentazione a cui, e proprio per il rilevato suo carattere, riesce possibile fare ricorso, e che può in ogni caso offrire un contributo fecondo al temperamento dei conflitti di lavoro, in aggiunta o in concomitanza ad un sistema di intervento legislativo o di disciplina concordata con le altre forze interessate. Mentre in una direzione, almeno, assume una peculiare incidenza: riguardo alla realizzazione di una intesa ed un'azione unitaria di fronte al conflitto di lavoro tra le diverse forme sindacali rappresentative degli interessi di categoria. Di tale prassi non mo.ncano nel nostro paese pr~cedenti abbastanza significativi, alcuni dei quali, per la rilevanza della fonte e l'importanza delle occasioni in cui i relativi principi e criteri sono stati enunciati, meritano di essere ricordati (e sono stati anche di recente segnalati): voglio riferirmi all'antica e poi rinnovata regola dello statuto della C.G.I.L. (art. 51 ), secondo cui nessuna attività 66

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