Elio Giangreco conculcato nei suoi diritti previa indagine svolta anche in pubblico contraddittorio: e quello di esprimere un parere preliminare a qualsiasi provvedimento disciplinare dell'Università, ovvero successivo in caso di ricorso, il cui accoglimento da parte del Collegio obbliga gli organi universitari al riesame del caso. Il Magistrato di garanzia, la cui figura viene da una tradizione universitaria scandinava, deve vigilare sul buon andamento di tutti gli organi ed uffici dell'Università attraverso indagini promosse di ufficio o su segnalazione di qualsiasi interessato. Anche queste figure non sono in contrasto con gli organi competenti della legislazione vigente in quanto possono solo formulare proposte o rapporti per provvedimenti. Ancora nello spirito di offrire una concreta garanzia a tutti di essere inforrnati sulle decisioni quotidiane de1la vita universitaria si è prevista un'ampia pubblicizzazione degli ordini del giorno, dei verbali e delle delibere degli organi universitari: è un punto fondamentale sul quale negli ultimi anni si è spesso incentrata la polemica studentesca che può certamente trovare in questa diffusione di notizie molto più ragionevoli e proficui spinti di dibattiti e discussioni, che non la pubblicità delle sedute, che come si è sperimentato è invece a scapito della funzionalità delle stesse. Inoltre ogni anno è prevista la presentazione della documentazione relativa all'attività scientifica e ·didattica svolta nell'Università (rapporto del Comitato di coordinamento e programmazione, sullo stato della didattica e della ricerca, elenco delle ricerche effettuate e dei risultati raggiunti, contenuto e nun1ero delle lezioni e delle esercitazioni e dei seminari di ciascun corso)_. ed il bilancio dell'Università e di ogni suo centro autonomo di spesa. È interessante riportare l'ultimo comma dell'articolo 10 che tratta queste questioni : « Le modalità di strutturazione del bilancio e di classificazione delle entrate e delle spese dell'Università e di ogni suo centro autonomo di spesa devono garantire la massima chiarezza e precisione dei dati ». Resta infine l'elemento nuovo e che veramente caratterizza l'Ateneo calabrese, il Centro residenziale per la cui disciplina e funzionamento sono previste dalla Legge istitutiva apposite norme da emanarsi con decreto separato dal Presidente della Repubblica. Lo Statuto non può quindi che limitarsi a delle indicazioni preliminari, ma pur sempre orientative sia perché il CTA ha il compito di formulare il piano di attuazione dove Centro e Università devono essere 60
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