Antonio Del Pennino sistema pensionistico, aggraverebbe le sperequazioni, giacché di tale acconto beneficierebbero tutti, con1presi i titolari di alte pensioni, mentre, per converso, non si apporterebbe alcuna correzione ad istituti per cui pure il decreto prevede una più corretta regolamentazione. In realtà - e qui solo il pregiudizialisrno di cui parlavo all'inizio impedisce ai socialisti di cogliere questo aspetto - il disegno di legge in esan1e, certo non risolve i gravi problemi del nostro sistema pensionistico, n1a si pone come un coerente sviluppo della legge n. 153 e ne rappresenta un positivo passo in avanti sotto diversi punti di vista. Esso nasce dalla necessità di assicurare alla categoria degli ex lavoratori dipendenti, nonché ai titolari di pensioni sociali, prestazioni previdenziali più favorevoli, con una iniziativa che tiene anche conto di alcune delle indicazioni a suo tempo espresse dai sindacati in materia e consente di pervenire a sensibili miglioramenti pensionistici per oltre 6 n1ilioni di cittadini. Tali miglioramenti avvantaggiano essenzialmente i tipi di pensione in cui i minimi sono in numero maggiore e quelle la cui liquidazione ha decorrenza anteriore al 1° maggio 1968: pensioni che vengono determinate, queste ultime, secondo il sistema contributivo e che pertanto non possono avvalersi degli effetti derivanti dalla normativa relativa al nuovo sistema di calcolo retributivo, introdotto per le pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 488 e innovato dalla legge n. 153. Questo essenziale aspetto comporta che, sul totale delle pensioni vigenti al 1° luglio 1972, la prevalenza di esse è in grado di fruire dei miglioramenti predisposti, e tale inoppugnabile dato non può che fare esprimere una valutazione positiva su un provvedimento che ha dovuto tener conto - come dicevo poc'anzi - degli oneri conseguenti a tale massiccia realizzazione e della situazione generale che caratterizza l'attuale momento economico del paese. Il decreto-legge governativo, oltre l'incremento della misura dei trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'elevazione delle pensioni sociali e la rivalutazione scalare secondo l'anno di liquidazione delle pensioni calcolate col sistema contributivo (in una misura che certo non è soddisfacente, ma che - non possia1no dhnenticarlo - è quella richiesta nel documento delle organiz.zazioni sindacali) prevede anche l'adozione di numerosi criteri di particolare favore, che danno contorno e sostanza al crescente in1pegno con cui si provvede a sioddisfare, con priorità le esigenze e le aspirazioni di tutela delle classi meno abbienti e più bisognose. Viene infatti estesa alle pensioni sociali l'applicazione del principio, 30
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