Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

Bruno Vise11tini Il secondo problema deriva anch'esso ·dal carattere di imposta a cascata dell'IGE. Quando entra in vigore l'IVA ci si trova ad avere l'applicazione dell'IVA, supponiamo, con l'aliquota normale del 12 per cento, che grava sul consunzatore linale. l'v1ase l'irnprenditore ha in magazzino prodotti che hanno pagato l'JGE che non sia stata detassata, egli deve riversare sul prezzo anche l'IGE, che è un'i,nposta sui costi. Se l'in1presa non vuol perdere ( e forse può essere costretta a perdere per la concorrenza internazionale e per le ragioni che dicevo prima), deve scaricare l'IGE sul prezzo. Allora, nel prùno periodo di applicazione dell'IVA, noi rischiamo vera,nente di avere un aumento dei prezzi, perché all'IVA - che come tale non crea, o può non creare un aumento di prezzo, se è ben calibrata anche nella dir;ciplina transitoria - si aggiunge l'IGE che ha gravato s'ugli acquisti: e cioè nella prima fase, che è la più delicata, dell'applicazione dell'IVA si assomn1ano due imposte: IVA ed ICE. Di qui il secondo problema che le norme transitorie devono risolvere. Che cosa diceva l'articolo 16 della legge delega, che secondo me era impeccabile? Diceva: per tutti i beni strurnentali acquis 1tati dal 1° luglio 1972 in poi viene rimborsata l'IGE; quindi, i beni stru,nentali arrivavano alla data di applicazione dell'IVA depurati dell'IGE, per lo meno quelli acquistati dal 1° luglio 1971. Per i beni non strumentali, cioè quelli che costituiscono il magazzino delle aziende, si fa l'inventario alla data finale di applicazione dell'IGE e, in base a quell'inventario, si procede al rimborso di tutta l'IGE incorporata nelle merci giacenti in magazzino. In questo n1odo tali merci dovevano trovarsi ad essere esenti dall'IGE nel momento di applicazione dell'IF A. Questa era l'otti,na soluzione prevista dall'articolo 16. Senonché soltanto due nzesi dopo avere adottato, con la legge 16 ottobre 1971, la soluzione corretta, si addiveniva ad una soluzione meno corretta. Infatti la legge 6 dicenzbre 1971, men.tre manteneva la primitiva soluzione per gli investimenti, cioè per i beni stru~ mentali, per quanto riguarda le scorte adottava una soluzione forfettaria accordando che, a far data dal 1° settembre 1971, tutti gli acquisti di beni (materiali, materie pri,ne, sen1.i-lavorati) fatti dall'imprenditore davano diritto ad uno sgravio del 25 per cento dell'imposta pagata sugli acquisti dei beni stessi. Praticarnente era una riduzione di aliquota. In questo moclo però non era più possibile conseguire quel risultato che precedentemente si voleva raggiungere, quello cioè di evitare il disincentivo degli acquisti di scorte nell'ultùno periodo. È infatti chiaro che, anche se l'aliquota, attraverso questo riinborso è, ad esempio, del' 3 per cento., invece del 4, quando l'imprenditore ha raggiunto un certo ammontare di acquisti precedenti che gli danno diritto a un certo ammontare di rimborso, egli non aspetta l'ultimo mese per acquistare 111.aterieprime 72

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==