Nord e Sud - anno XIX - n. 149 - maggio 1972

Gian Giacon10 dell'Angelo del necessario. Ma anche se la letteratura dedicata al piano zonale è ormai divenuta copiosa, la codificazione della procedura non è però avvenuta, perché manca tuttora una precisa configurazione del sistema di programmazione: manca cioè l'altra delle due condizioni indispensabili perché si possa procedere nei termini prima indicati. Al sistema di progra 1 mmazione, la nuova legge per la montagna fornisce un contributo di rilievo, individuando nella comunità la sede in cui si realizza il principio del'la partecipazione alla formulazione dei programmi di zona, e configurando nel piano economico-sociale l'atto con cui la comunità, « in base alle indicazioni del piano regionale ... dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi » esistenti nel proprio territorio. Ed anche alla fase operativa della programmazione la legge fornisce un contributo, stabilendo che la comunità presenti ogni anno, entro il 30 settembre, un programma stralcio da finanziare sulla base della ripartizione dei fondi disponibili, effettuata secondo criteri definiti con proprie leggi dagli organi regionali. Tuttavia, pur se rilevante, il contributo fornito dalla legge per la montagna alla messa a punto del sistema di programmazione non è sufficiente a garantire una efficace condotta programmata. Per la ferrea regola della scarsità delle risorse rispetto ai bisogni, se non si vuole ricadere nell'utopia dei « piani messaggio » 4, e cioè in una situazione nella quale, dopo averle suscitate, si debbano abbandonare alla delusione le aspirazioni espresse dalle comunità montane nel loro piano economicosociale, occorre che tali aspirazioni possano ~ntrare a far parte di un quadro di certezze garantite; possano cioè essere inserite nell'ambito di quel sistema di cui, come si è detto, le norme non sono state finora precisate, se non nei documenti preliminari del competente ministero. Come è noto, il secondo programma economico nazionale, che avrebbe dovuto coprire il quinquennio 1971-75, attende di venire alla luce e i piani regionali sono ancora tutti da pensare. Mancando questi ultimi, manca la condizione - esplicitamente richiamata dalla legge per la montagna - in base alla quale la comunità è tenuta ad approntare il proprio piano. La mancanza al livello nazionale e a quello regionale dei rispettivi atti di programmazione, blocca anche quelli a livello di comunità e può trasformare in permanente una norma che dovrebbe invece essere transitoria. L'art. 19 della legge n. 1102 prevede infatti che le comunità possano ottenere, durante il periodo di preparazione dei loro piani, l'autoriz4 Cfr. P. SARACENO, Il programma quinquennale non è forse uno strumento superato?, in La programmazione negli anni '70. Ed. Etas--Kompass, 1970. 68

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