Argomenti « sarebbe un grave errore sopprimere con legge enti e associazioni che attualmente operano in montagna e svolgono una loro funzione ... » 1 non si può, tuttavia, non avvertire la necessità di cautelarsi contro il pericolo che l'e varie linee di azione procedano autonomamente senza riuscire a combinarsi in un armonico disegno. Il fatto poi di esistere da più antica data e di essere inseriti nei tradizionali canali del finanziamento pubblico, potrebbe addirittura portare gli organismi in questione ad egemonizzare la vita stessa della comunita. È necessario pertanto con.ferire a queste, come del resto la legge prevede, la supremazia nello stabilire la strategia delle azioni, subordinando alle esigenze di tale strategia, il ruolo operativo dei vari enti. Ciò vuole dire che la funzione di pianificazione dovrebbe essere definitivamente attribuita alla comunità, abolendo la pianificazione prevista dalle leggi di bonifica e lasciando ai consorzi compiti di natura esclusivamente tecnica per la realizzazione delle opere concordate con la comunità. Ma anche nei confronti dell'ente di sviluppo occorre che il legislatore regionale si cauteli. La tendenza di questo ente a vantare caratteri di rappresentatività dopo che, con la legge del 1962, la sua struttura di potere (incentrata, a simiglianza di quella degli enti di rifor,ma, nella funzione presidenziale) è stata sostituita con una struttura allargata ad un numeroso consiglio - di nomina, peraltro, ministeriale - contiene in sé dei rischi. I1 nuovo organo decisionale che opera in seno all'ente di sviluppo ha indubbiamente costituito un passo avanti rispetto alla formula organizzativa del 1950. Oggi, però, in presenza dell'ordinamento regionale e della costituzione delle comunità, esso può dare luogo all'uno o all'altro di questi inconvenienti: presentandosi come un centro di autonoma, se non addirittura di contrastante ispirazione rispetto ai centri del potere democratico - i consigli regionali e i consigli di comunità -, esso potrà esercitare, se ne avrà i mezzi, un'azione prevaricante, oppure, se i mezzi gli verranno meno, come effetto dell'autodifesa degli organi politici regionali preposti alla spesa pubblica, rischierà di scadere in una condizione di inefficienza ancora più grave di quella in cui è stato lasciato dagli organi politici centrali. Uno dei problemi che si impone, e non soltanto in relazione alla nuova legge della montagna, per l'organizzazione dell'intervento pubblico in agricoltura, è quindi quello di portare gli organi degli enti di sviluppo,. attraverso una opportuna revisione legislatiya, alle condizioni che consentano agli enti stessi di esprimere il massimo di funzionalità nelle loro rispettive specializzazioni; che consentano, in altri termini, di potenziare le 1 Così il sen. Giacomo Mazzoli, Relazione all'Assemblea sulla legge per la montagna, in « Atti del Senato», n. 1707-A. 63
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==