.. Vittorio Barbati provenienti dal gettito dei tributi. Nes1 suno potrebbe vietargli di agire in questo mo;do. Gli aspetti finora consi 1derati giustificano molte riserve. C'è comunque la possibilità -di correggerli. Il Legislatore, infatti, si è prreoccupato di lasciare al Governo, nell'esercizio della delega, un certo margine di manovra, per rettificare eventuali impostazio,ni difettose. A tale proposito, il secondo comma dell'articoilo 17 dice: « Disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei pirincìpi e criteri direttivi determinati dalla presente legge e previo parere della commissione di cui al comma precedente 6 , potranno essere emanate, co·n uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria fino al 31 dicembre 1972, ... ». Questa disposizione presenta, oltre al principale aspetto positivo costituito dalla possibilità .di correggere i p•unti difettosi, un altro aspetto mo-lto importante: nell'elaborazione delle disposizioni che contempla, stabilisce un collegamento (in pratica, permanente) fra l'Esecutivo ed il Parlamento, mediante la commissione prevista dal primo comma dello stesso articolo. La legge di riforma, nelle sue dis,posizioni finali, contiene anche altre peculiarità positive, che però raffo,rzano l'esigenza di rivedere e soprattutto di n1odemizzare tutto il complesso dei meccan.ismi della finanza pubblica. Nel.l'articolo 18, a tale proposito, si riscontrano -due elementi particolari interessa11ti. Il primo riguard'a le variazioni di aliquote che il Governo della Repubblica, « sulla ·base dei dati desunti dalla relazione generale sulla situazione econo,mica ,del paese », è delegato a disporre « nei due anni successivi al primo biennio di ap,plicazione dei nuovi tributi ». Il secondo co-ncerne il collegamento d·a attuare, in una fase successiva, fra le impo;stazioni tributarie e le altre impostazioni della finanza p•ubblica. Per il primo elemento, bisogna notare che - prevedendo alla lettera a) l'aumento, con variazioni percentualmente uguali, delle aliquote dehle tre nuove im-poste dirette (sui red,diti delle persone fisiche, delle persone giuridiche, e locale sui red•diti), ed alla lettera b) la riduzione o l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto - si mira ad !nstaurare un effettivo collegamento fra l'im,posizione diretta e l'impostazione in,diretta, con ,possibilità di manovra indubbiamente maggiori di quelile attuali. E si tende anche, in armonia con quanto avviene in altri paesi, a spostare l'accento ·sull'im,posizione ,diretta. Il fatto, 6 Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati. 80 Bibitotecaginobia.nco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==