Nord e Sud - anno XVIII - n. 143 - novembre 1971

DOCUMENTI Regioni e piano zonale di Gian Giacomo dell'Angelo :.:. l. Premessa. - Con provvedimento straordinario del 26 ottobre 1970 (art. 49 del D.L. n. 745 convertito in L. 18 dicembre 1970, n. 1034) gli enti di svilup·po sono stati autorizzati a predisporre i piani zonali, di cui all'art. 39 ,della L. 27 ottobre 1966 n. 910. Con la L. 4 agosto• 1971 n. 592 (art. 2 decies) sono stati messi a loro disposizione per l'anno in corso undici miliardi di lire per l'attuazione degli interventi, oggetto di tali piani. Il legislatore ha così ritenuto di poter soddisfare un'attesa di quattro anni, mettendole a disposizione i mezzi finanziari necessari e alleggerendola di due impedimenti che fino allora avevano reso inapplicabile l'art. 39. Il decreto prevede infatti che i piani zonali possano essere pre ... disposti dagli enti « anche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive da parte del Ministero- dell'agricoltura e delle foreste ... »; inoltre, esso consente agli enti, in conformità al dispo 1sto delle leggi di riforma 1 , richiamato dall'art. 6 della L. 14 luglio 1965 n. 901, di adottare 11n procedimento di spesa non soggetto al controllo preventivo e più conforme alle esigenze di t1n organismo funzionale. Le nuove possibilità così aperte non sono però sufficienti se con il piano zonale si vogliono soddisfare quelle esige11ze che stanno alla base della proposta che di esso fu fatta nel primo progetto di programma economico nazionale, elaborato nel 1964 dal ministro Gio1itti. Dal ricordato progetto si rileva infatti che le esigenze che il piano zonale dovrebbe soddisfare sor10: quella di garantire il coordinamento dell'azione pubblica e privata per raggiungere in tempi preordinati glj obiettivi posti dai programmi q1.1inquennali; qt1ella di assicurare la partecipazione di tutti gli interessi cl1iamati in gioco da quegli obiettivi; quella di stabilire, in materia di risorse, di incentivi e di servizi utilizzabili, uno stato di certezza sul qt1ale operatori pubblici e o,peratori privati possano far conto nello, svolgimento dei propri compiti. (*) Relazione alla Giornata di studio promossa dal Centro nazionale per lo sviluppo delle forme associative e cooperative (C.E.N.F.A.C.), dal Centro nazionale studi cooperativi e dal Centro istruzione professionale agricola (C.I.P.A.), Ariccia 10-12 novembre 1971. · 1 Art. 26 della L. 12 maggio 1950 n. 230 e art. 5 de~la L. 21 marzo 1953, n. 224. 85 Bibiiotecag inobianco

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