Nord e Sud - anno XVIII - n. 142 - ottobre 1971

Giuseppe Troccoli nale statale alle Regioni: è da notare infatti che nella VIII ,diJsposizione transitoria della Costituzion:e manca la previsione del trasferimento di interi uffici statali in blocco dallo Stato alla Regione, non solo e non tanto per le difficoltà, cui accennavamo anche in precedenza, d.i reperire un ufficio statale, centrale o periferico che sia, le cui attribuzioni siano state trasferite senza resid11i alle Regioni, quanto per la strutturazione generale della stessa organizzazione regionale, prevista come limitata ai pochi uffici propri per quelle particolari attribuzioni che non sono suscettibili di esercizio indiretto attraverso gli enti infraregionali. Ora è assolutamente vero che, come ha giustamente rilevato, il professor M.S. Giannini nel suo polemico intervento al Convegno di Trieste, il problema della delega agli enti infraregionali era s,tato inquadrato dal Costituente alla luce della generale ristrutturazio 1ne di questi al fine di renderli 01 mogenei fra loro ed idonei a ricevere deleghe di funzionì amministra ti ve regio·nali; n1a è anche vero che non sembra corretto, d~ fronte a questa constatazione che appare senz',altro da condividere, che il legislatore ritenga di poter evitare la scelta di fondo, tra la necessità di una ristrutturazione degli enti locali e una modifica del disegno previsto· dal Costituente, attraverso la previ 1sione di un trasferimento alle Regio1 ni di interi uffici statali competenti nelle n1.aterie ex articolo 117 della Costituzione. T11tto· ciò co,me se una tale soluzione, prevista sia nell'articolo 70 della legge n. 62 del 1953 sia nell'articolo 17 della legge finanziaria regionale, che costitu1sce fra l'altro la premessa per la creazione di una grossa burocrazia region·ale, non fosse contraddittoria con la formula delil'amministrazione indiretta, la quale esigerebbe, piuttosto che un massiccio trasferimento di personale dallo Stato alle Regioni, il potenziamento delle strutture organizzative degli enti locali, sui quali dovrebbero in via generale gravare i compiti di amministrazione diretta p,recedentemente svolti dagli uffici statali. Sembra infatti che, in assenza di p,recise scelte sulle modalità dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato al1e Regioni, no,n si potranno evitare né 1 utta una seriie di contrasti tra le Regioni e gli enti infraregionali, né le tanto paventate duplicazioni di uffici, con le ovvie conseguenze sul piano della efficienza dell'azione amministrativa, de~ costi e, in ultima analisi, della buona riuscita stessa della riforma regionale. Vorremmo concludere queste nostre brevi considerazioni attirando l'at• tenzio 1 11e su un particolare problen1a che purtroppo no,n è stato tenuto finora nella dovuta considerazione: intendiamo riferirci a quella contestualità che dov,rebbe sussitere nella emanazione dei ,decreti delegati di trasferimeJ?.tO delle funzioni e del personale dallo Stato alle Regioni e quelli per il riordinamento dei servizi centrali e degli uffici periferici dello Stato, previsti dalla legge 28.10.1970, n. 755, che, all'articolo 5, dispone appunto che le due deleghe saranno esercitate « di norma contestualmente». Una vo1 lta tanto siamo cioè di fronte, nel procedimento di attuazione dell'ordinamento regionale, a disposizioni legislative precise e rispondenti ad un disegno organico ben delineato. Il legislatore infatti, rendendosi ben 46 Bi~Iiotecaginobianco

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