La Regione ed i trasporti della Regione in tema di approvazione del piano regionale dei trasporti, nel cui ambito vanno co1locati i progetti relativi alla realizzazione delle stesse linee metropolitane. Una interpretazione letterale dell'art. 117 della Costituzione non conser1tirebbe invece di assegnare alla Regione la co,rnrpetenza sulle « metro·politane », che pure sono costruite e gestite dai Comuni o loro consorzj, i cui atti ricado110 sotto il controllo della Regione stessa. A que_st'ultima, mentre sarebbe riservato il compito di inquadrarne la realizzazione nel piano regionale dei trasporti, non verrebbe riconosciuta la poLssibilità di esercitare la pro,pria funzione di direzione e ,di vigilanza amministrativa, cl1e continuerebbe invece ad essere esercitata dallo Stato. Con queste gravi limitazio,ni, alla Regione no11 si consentirebbe, quindi, la possibilità di w1 efficace interve11to nella determinazione di una politica d•ei trasporti a livello regionale. A questo proposito, gli Assessori ai trasporti delle varie Regioni (in alcune riunioni congiunte, svoltesi a Milano, Venezia e Roma) hanno concordemente osservato che la normativa costituzionale è ancorata ad una situazione tecnologica dei trasporti, propria del periodo di tempo in cui fu varata la Carta Costituzionale, e tale « per cui, al livello re-- gionale, era allora possibile attuare una politica di trasporto intervenendo solo sulle autolinee e sulle tranvie ». È da co,nsiderarsi quindi valid·a l'opinio11e secondo la quale una politica dei trasporti nell'ambito regionale è possibile concepirla ed attuarla nella misura in cui alla Regio·ne siano fatti risalire poteri decisio-- nali relativi alla realizzazione di un sistema integrato di trasporto collettivo. Per questo motivo si è indicata da più ,parti la neces,sità 1di attribuire alla Regione la possibilità di intervento per « tutti i servizi d'i trasporto di interesse regionale ». Come no•n è pensabile escludere dalla potestà regionale le linee metropolitane, non può essere, altresì, indicata come valida la competenza regionale nella sola materia ·della navigazione e porti lacuali. Basta riferirsi al tipo di navigazione che si svolge nell'ambito del Lago di Como e del Lago Maggiore ed al fatto che si tende ad esclud.ere, nello stesso tempo, la med·esima competenza delle Regioni in tema di trasporti marittimi d'i interesse regionale (si pensi al tipo· di traffico locale nell'ambito del golfo di Napoli) e, perfino, di elivie in senrizio locale. D'altra parte, lo schema di decreto delegato prevede il passaggio· alla Regione, ad esem,pio, delle autolinee, « sostitutive ,di linee ferro·viarie in co,ncessio·ne » (art. 1 comima 2), mentre non prevede il trasferimento delle funzioni per le linee ferro 1 viarie in concessione e per le ferrov1e secondarie ·di interesse regionale. Ma proprio una visione organica dell'intervento della Regione in materia di trasporti, 119 Bibiiotecaginobianco
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