La Regione ed i trasporti sabile procedere al riordina1nento ed all'adeguamento della legislazione statale alla nuova realtà regionale, di pari passo con il trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni statali conneS1se alle materie di competenza regio,nale. In base alla normativa contenuta negli articoli 17 e 18 della legge finanziaria n. 281 del 1970, allo Stato compete l'obbligo gjuridico: a) di trasferire le funzio1ìi amministrative alle Regioni « per settori organici di materie » e « mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato »; b) di stabilire « il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni »; e) di determinare, sempre attraverso i decreti delegati, « l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle Regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura», contemporaneamente alla determinazione della « soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsio1ìe dei Ministeri competenti ». La legge assegna altresì allo Stato il compito di individuare e trasferire le funzioni residue sta tali, cserci tate dagli uffici periferici destinati a passare alle Regioni, al fine di evitare una deprecabile « duplicazione di competenze » cl1e - con1e opportunan1ente rileva il prof. Benvenuti - po,rterebbe fatalmente ad un tipo di « amministrazione parallela » dello Stato e delle Regioni, che va considerata sommamente dannosa. Nell'intento di contribuire alla individuazione dei termini di una coerente politica di attuazione dell'ordinamento regio11ale, il Senato della .Re·pubb-lica, con il suo o.d.g., ap!provato il 18 dicembre 1970, ha espressamente invitato, i11oltre, il Governo a « definire in 1nodo unitario, in sede di Co,nsiglio dei Ministri, l'i11terpretazione dei criteri fissati dall'articolo 17 della legge 16.5.1970, n. 281, per l'esercizio della delega legislativa concernente il trasferimento a11e Regioni delle funzioni di cui all'art. 117 della Costituzione e del relativo perso11ale, e impartire, conseguente1nente, direttive vincolanti alle con1missioni interministeriali incaricate della stesura dei decreti delegati ». Si è costretti, a questo punto, a rilevare che, a p1 ropoiSìto dello. schema di decreto in esame, non risultano essere state emanate quelle « direttive » indicate dal Senato come « vincolanti » e che devono costituire una precisa garanzia di chiarezza politica e normativa, sempre che siano ovviamente ·uniformate ai pri11cipi informatori del richiamato ordine del giorno del Senato della Repubblica. Anzi, il Ministro per l'attuazione delle Regioni, sen. Gatto, è arrivato perfino ad affermare che, di fronte a certi « ministri reticenti » è stato costretto da solo a 117 Bibliotecaginobianco
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