I Argo1nenti nice » possono rientrare pure le leggi statali di programma, e le altre leggi che lo Stato ritenesse opportuno emanare nell'esercizio della sua funzione di « indirizzo e di coordinamento », anche fuori della po1itica di piano. Non sembra tuttavia giustificata la tesi di chi vuol dare risalto alla legge statale di programma come la sola aute11tica « legge-- cornice ». C'è qui una forzatura manifesta; mentre, nella nozione più comprensiva di « legislazione di cornice », anche la tesi di considerare le leggi statali di programma come « leggi-cornice » trova u11a corretta collocazione. B. Le « competenze statali residue ». - Precisati, sia pure succintamente, i principi secondo cui deve essere tracciato lo spartiacque fra le irrinunciabili funzioni dell'amministrazione centrale (le « competenze statali residue » di cui all'art. 17 della legge finanziaria regionale) e le prerogative delle Regioni, è ora possibile indicare su quali basi si dovrebbe ristrutturare il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; le cui vecchie Direzioni generali saranno saccheggiate con lo scorporo di funzioni (e di personale e di uffici periferici) che il decentramento • impone. Comunque, dovrebbe essere chiaro che non è accettabile il tentativo di sfociare in una specie di cogestione fra Stato e Regioni, equivocando sulla possibilità per lo Stato di conferire poteri delegati; non è accettabile l'espediente di dilatare la sfera di questi ultimi con il proposito di sacrificare l'area dei poteri propri dell'autonomia regionale. La demarcazione fra le due sfere normative, quella riservata allo· Stato e quella attribuita alle Regioni, deve essere netta: senza possibilità di frange equivoche. Sotto questo profilo, la cautela di un trasferimento di funzioni per « settori organici di materie» appare quanto mai opportuna per la difesa dell'autonomia regionale, messa al riparo dal pericolo di interferenze statali suggerite da indecifrabili commistioni. Del resto quella stessa cautela opera anche in un altro senso: in quanto, frantumando le· « materie » di competenza delle Regioni in tanti « setto,ri organici » mira a prevenire possibili spinte espansionistiche dell'autonomia regionale. Ora, per stabilire quali siano le « competenze statali residue », occorre cercare d'individuare le funzioni effettivamente irrinunciabili di un'amministrazione centrale, in uno Stato moderno, per quanto attiene all'agricoltur·a: operando in-dipendentemente da quella che è la situazione in atto con l'attuale Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Come ipotesi di lavoro~ si potrebbe· addirittura immaginare una letterale soppressione del Ministero - il suo totale diroccamento per 73 Bi~ iotecag inobianco
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