Antonino Di Giorgio L'eccezione è invece diventata regola e l'assenza di sanzio11i (si· sa che quando, una prescrizione non è data sotto pena di nullità è come se non esistesse) fa sì che anche quando il giudice deve depositare una sola sentenza, riguardante un solo imputato, lasci tranquillamente decorrere il termine. D'altra parte i motivi che :possono indurre alla elaborazione di una sentenza la quale effettivamente occupi l'estensore per parecchi mesi, non appaiono mai particolarmente lodevoli. E infatti: o il giudice vuole fare sfoggio di cultura fine a se stessa, o vuole costituirsi un .tito,lo, di merito per la progressione nella carriera. O vuole dimostrare alle pariti e al popo•lo che la causa è stata da lui esaminata con dottrina e diligenza; ma una tale dimostrazione è inutile, per un verso perché dottrina e diligenza sono già dall'ordinamento so1ciale presupposte e anzi predeterminate nel giudice e non devono ogni volta essere ridimostrate con un nuovo elaborato; per altro verso perché, in materia penale, è certo che la motivazione, per profonda ed addottrinata che sia, non può che essere co,nforme al dispositivo pronunciato dopo breve camera di consiglio; trattasi quindi di una dimostrazio,ne ex post, di una esercitazione dall'esito scontato, la quale nulla più prova della dottrina e della diligenza dei giudici di quanto era già implicitamente provato dal disp,ositivo. Oppure vuole, con puntigliosa applicazione, rendere la sentenza intangibile dalle argomentazioni della parte che l'ha impugnata e dal riesame dei giudici del grado successivo, · e allora commette un grosso peccato di orgoglio: che le sentenze siano congruamente motivate è esigenza civile prima che do,vere co,dificato, ma fare della sentenza una monografia polemica per l'affermazione delle proprie idee è cosa diabolica. Potrebbero ancora, quei capi-1lfficio, snidare quei magistrati che, anche quando non -sono assegnati ai famosi canonicati, riescono·, congegnan·do strategicamente ferie, trasferimenti, promo,zioni e aspettative, a trascorrere un anno giudiziario dopo l'altro senza redigere una sola sentenza e facendo rade e turistiche apparizioni nei palazzi di giustizia. Potrebbefio infine imporre maggiore p-untualità nell'inizio ·delle udienze, stabilire che le istruttorie civili non esaurite nel mattino pro,seguano nel pomeriggio, anziché essere rinviate di due o sei mesi, ordinare maggiore frequenza nella tenuta delle udienze civili· e penali : in certi piccoli tribunali, non affatto o·berati ·di lavoro, ciascun giudice tiene non più di una quindicina di udienze civili all'anno, p•er cui anche lì, senza alcuna apparente ragione, i rinvii si commisurano a bimestri e~ in maggio- e giugno, a semestri. , Ecco perché a chi scrive sembra esserci del vero in quanto da alcune parti si va dicendo, circa un'attenuazione del senso del dovere 72 ( Biblioteca Gino· Bianco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==