Nord e Sud - anno XVI - n. 116-117 - ago.-set. 1969

.. Il telefono in .Italia ·1968 la SIP si tra.va ad amministrare da sola la quasi totalità del servizio telefonico, sia urbano che interurbano·, su tutto il territorio nazionale. Una taLe s.ituazio,ne di preminenza e quindi di p,ressoché assoluto monopolio, non p·otrà essere una tentazione per una politica autoritaria e di veritii.ce, sorda ad ogni richiamo che pro,venga dalla base e cioè dagli utenti stessi? I vantaggi che deriverebbero all'ut,enza, come alla società in gene1. rale, da una gestione diretta dello Stato, sono tutt'altro che trascurabili. In primo luo1go,,una gestione diretta statale assicura il controllo dei bilanci e degli introiti, e· consente pertanto di fissare tariffe eque. Se nel settore telefonico operasse un solo Ente di Stato, una volta che risuiltasse un'eccedenza superiore alla norma delle entrate rispetto alle sp•ese si potrebbe pro,cedere a una riduzione appro 1 pniata delle tariffe. Ma una società a struttura privatistica antepone, per sua natura, il suo profitto al pubblico int,eres,se. Né la diminuzione delle tariffe potrebbe essere imposta alla società stessa dallo Stato, il quale no,n disporrebbe dei dati necessar.i per decidere in ~nerito. Co·munque, il problema del controllo, effettivo e minuzioso dei bilanci e della politica di una azienda di pubblici servizi no1 n. riguarda soltanto il ca,mpo tariffario, ma gli stessi rapporti giuridici che passano fra il pubblico e un E·nte gestore •di un ,servizio di utilità collettiva. Sa- :rebb,e opportuno, in effetti, che - se non tutti i cittadini - almeno tutti gli abbonati fossero periiodicamente 1nes,si al corrente delle realizzazioni della società telefonica, della consistenza del traffico e delle densità telefoniche. Viceversa, non risulta che la SIP abbia fatto una opera di divulgazione della propria attività. Né ha messo a disposizione degli utenti il suo Ufficio St11di e la sua biblioteca, che raccoglie moltissime pub·blicazioni sull'argomento della telefonia. Certo, la SIP no·n è una 1istituzione benefica; n1a va ricordato ch,e l'art. 43 della Cos.titu ... zione e la legge generale sull·e concessioni sanciscono quelli che sono i diritti della coll,ettività sui servizi pubblici a carattere monopolistico. Se necessità contingenti hanno determinato la cessione di un servizio pubblico ad un Ente privato, ciò non significa che la collettività rinunci al suo diritto di sapere qual'è l'andamento di un'azien·da che è al servizio di tutti. C'è poi la question 1 e dei reclami. A prescindere da quelle che possono essere le modalità dello svolgi111en,to d,i una pratica, sembra evidente che la garanzia fornita da un Ente pubblico, in caso, di reclar110, è molto più ampia di quella che è in grado di assicurare una società privata. Naturalmente, l'abbonato al telefono è tutelato da precise leggi. Ma, p1 er avvalersene, egl.Iideve ricorrere al tribunale; e ciò lo pone in 235 Bibliot~caginobianco

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