Nord e Sud - anno XVI - n. 116-117 - ago.-set. 1969

Ugo Leone Abbiamo più volte ripetuto che per compren,sorio 1 si deve intendere quell'a,mbito spaziale nel cui interno la pop·olazio,ne deve tro.vare· una moltep1icità di occasio 1 ni di lavo,ro e di servizi cui accedere mediante un sistema di traspo,rti non lung.hi né onerosi, in mo·do da ridurre la spinta aJll'urbanizzazione e di dare vita a centri minori. Quindi l'intervento sulla « localizzazione » d,ella popolazione ,deve essere volto· a creare, all'interno, del co1 mprensorio, possibilità ,di lavoro, e servizi nuo,vi, tali da consentire la realizzazione di un 1no,dello1 di vita urba 1 no1 • Si tratta, dunque, da una p,a·rte, della possibilità di intraprendere professioni nuove e, quindi, di una certa « ascesa sociale »; dall'altra, della costituzione di una serie di infrastrutture fisiche e sociali. Resta il problen1a dell'i11terve11to per le vie di comunicazione e i mezzi di tras 1 porto. Ci pare che se una coisa è ri,sultata chiara da quanto abbiamo sin qui scritto, è l'importanza fondamentale che un intervento nel settore in esame ha per la realizzazione degli o,biettivi di equilibrio territo,riale che il piano si propone. Aggiungiamo, perciò, solo che l'intervento può a.vere un duplice scopo e, qui11di, un duplice indirizzo tecnico; quello di favorire le ter1denze di distribuzio·ne sul territorio, delle attività e della po,polazion,e oppure quello di modificare tali tendenze. Fondarnento giuridico dei comprensori. Si pone, infine, il pro1blema dell'organo, c.he deve pro,vvedere alla progettazione e all'attuazione del piano comprensoriale. Abbiamo d·etto che il comprensorio è un'associazione di Comuni, volontaria perché manca una legge ch,e preveda questo istituto. In mancanza di una legislazione che co1difichi l'esistenia d·ei com,prensori e ne definisca le finalità, una buona base ·op,erativa per la loro attuazio 1 ne può essere fornita dalla figura giuridica del piano interco 1 munale prevista dalla vigente Legge urbanistica all'articolo 12: « Quando per le caratteristiche di sviluppo) di aggregati edilizi di due o più comuni contermini si riconosca o·pportuno il coordinamenito delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei comuni stessi, il Ministero dei Lavori Pub,blici p·uò, a richiesta di una delle amministrazioni interessate o di propria iniziativa, dispo 1 rre la formazione di un piano regolatore interco 1 munale ». Fino ad oggi si è fatto un limitatissimo ricorso a tali piani e quando vi si è fatto ricorso, l'adozione degli stessi ha incontrato ostacoli insormontabili. Ciò deriva dal fatto che tali piani vengono redatti, di regola, dal Co·mune « p1 rincipale· » e devono essere appro;Vati da tutti i Comuni interessati; impresa pressoché impossibile, sia per motivi politici, sia per motivi strettamente tecnici. Il problema resterebbe inal210 Bibliotecaginobianco

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