Nord e Sud - anno XVI - n. 111 - marzo 1969

Gian Giacomo dell'Angelo fica esistenti verranno riesaminati e recepiti nel quadro dei criteri informatori del piano zonale ». E ancora, il terzo, pur avendo abolito o,gni esplicito riferimento al problema, conteneva una considerazione di diretto interesse ai fini del coordinamento in questione. Vi si diceva infatti che « i piani zo,nali, coordinati con i piani urbanistici, definiranno per ciascun territorio omogeneo il quadro degli interventi, compresi quelli relativi alla creazione di servizi di interesse generale per l'agricoltura e al riordinamento fondiario ... ». Questa puntualizzazione di uno fra i contenuti del piano zonale richiamava in sostanza il pro,blema dei piani di bonifica, dato che essi contengono, tra l'altro, la progettazione di · massima delle opere di competenza statale ed eventualmente anche quella co1 ncernente la ricomposizione fondiaria. Come si vedrà in seguito, nel testo definitivo del programma mancano più esplicite indicazioni al riguardo. Se però si tiene conto, che i piani zonali, anche così co•me vengono richiamati dal « Programma », dovranno fornire un quadro globale degli interventi da effettuare in un dato territorio, ne verrà ,di conseguenza la necessità di prendere in considerazione i piani di bonifica esistenti. È. opportuno perciò considerarne rapidamente la natura. L'origine di questi piani risale ormai a trentasei anni or sono; essi infatti sono nati nell'a·mbito della legislazione che tuttora trova nel R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, la sua formulazione più completa 5 • Per il_fatto che la bonifica affronta problemi di investimento in infrastrutture, e in capitali fissi, aziendali e interaziendali, in opere cioè che sono generalmente a reddito differito, richiedono spesso tempi tecnici lunghi per la loro esecuzione e implicano ,da parte degli imprenditori agricoli disponibilità di vario ordine, non sempre di pronta realizzazione, la relativa legislazione ha cercato con criteri di indubbio contenuto innovativo di dare sistematicità alla materia principalmente da due punti di vista: a) unificando in un unico centro decisionale - il consorzio dei pro)prietari ricadenti in un determinato territorio, classi-- cato ap·punto con1e co·mprensorio di bonifica - la respo,nsabilità di promuovere, nella sua veste di ente di diritto pubblico·, e quasi sempre poi di realizzare, per concessio-ne dello Stato, le opere di infrastruttura (strade, bo·r,ghi, bacini di invaso, reti distributive di energia e di acqua potabile, canalizzazioni di drenaggio e di irrigazione, rimboschimenti e consolidamenti del suolo e di difesa e altre opere necessarie alla valorizs. Per una analisi della natura e della vicenda dei piani generali di bonifica, vedasi: TOFANI M., Vicende dei piani generali di bonifica negli ultimi venti anni, in Riv. di economia agraria n. 3, Roma, 1954 e PAMPALONI E., Piani generali di bonifica nella pianificazione di sviluppo globale, in Riv. di economia agraria, n. 4, Roma, 1963. 90 Bibiiotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==