Massimo Annesi Quanto alla terza premessa, indicata come incapacità della « Cassa» ad assolvere funzioni di Ente di gestione degli interventi infrastrutturali per il Mezzogiorno, occorre anzitutto rilevare: cl1e essa si basa su un presupposto che non sembra rispondente alla realtà; e cioè che il legislatore del 1950 intendesse, con la creazione della « Cassa», dar vita ad un Ente con tali compiti. Sembra, invece, incontestabile che il legislatore del 'SO si pose un obiettivo molto meno ambizioso, anche se di importanza fondamentale, suggerito da una nozione di comune esperienza: l'incapacità dell'organizzazione amministrativa tradizionale a svolgere funzioni di sviluppo di una vasta area di paese, con interventi organici ,. e straordinari. Quale che sia la valutazione che si voglia dare dell'azione della « Cassa » nel primo quindicennio di intervento straordinario, è, perciò, quanto meno prematuro dare un anticipato giudizio negativo in ordine alla capacità dell'Ente di svolgere funzioni che il legislatore non gli ha mai attribuite. Neppure il legislatore del 1965 ha infatti trasformato la « Cassa » in un ente gestore di infrastrutture, non potendosi far derivare tale trasformazione dal compito, attribuito all'Er1te dall'artico-lo _6 della legge n. 717, per le sole zone di concentrazione degli interventi, di curare « a livello tecnico-esecutivo, il rispetto delle priorità, dei tempi e delle mod.alità per la realizzazione degli interventi », né. quello di realizzare, ai sensi dell'art. 8 della legge istitutiva, « le infrastrutture necessarie alla localizzazione delle attività produttive ». Il richiamo all'art. 8 della legge istitutiva - che, co-me è ben noto, si riferisce alle modalità di esecuzione delle opere attraverso il sistema della concessione, dell'affidamento e dell'appalto - ,è, al riguardo, significativo. Così come è -significativo- il contenuto delle norme concernenti la manutenzio.ne e la gestio·ne delle opere che, in base all'art. 8 della legge r1. 717, debbono essere trasferite alle « amministrazioni locali e agli enti tenuti per legge ad assumere la gestione e la manutenzione » •. Solo in caso che tali enti non siano- in grado di farvi fronte, la « Cassa » può essere autorizzata, ò.opo una complessa procedura, a provvedere sia, in via temporanea, .direttamente, « sia mediante altri enti idonei allo scopo». È in. via eccezionale, quindi, e ricorrendo determinate e ben specifiche condizioni, che la « Cassa » - in base alla legislazione . at-- tuale - potrebbe trasformarsi in un ente gestore di interventi infrastrutturali; donde l'anacronismo di un giudizio sulla sua capacità ad assolvere tale funzione. 9. Da quanto precede, riteniamo di poter affermar~ che la validità delle premesse poste a base delle prospettate innovazioni dell'azione meridionalista è, quanto meno, opinabile. Ma a conclusioni più radicali si 16 Bibliotecaginobianco
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