Le due anime della niagistratura Il mancato accoglimento di tali rilievi in sede di sindacato di costituzionalità non preclude, comunque, il riesame di merito dell'intera normativa predisposta dal legislatore ordinario sul Consiglio Superiore della magistratura. Che a tanto, del resto, si debba di nuovo procedere, deriva anzitutto dalla natura delle norme costituzionali e dai limiti imposti al controllo svolto dalla Corte costituzionale. E evidente, infatti, per un verso, che le norme costituzionali, in quanto nella maggior parte dei casi non disciplinano intera1nente una materia, ma ne fissano solo dei principi di carattere generale, abbisognano poi di quella necessaria integrazione normativa derivante dall'attività del legislatore ordinario; la quale può pertanto assumere il più diverso conte11uto, a seconda dell'interpretazione che di quei principi ve11ga data. Ed è parimenti evidente, per altro verso, che, proprio in relazione alla discrezionalità conferita al legislatore ordinario ed alla pluralità di soluzioni cui la stessa può dar luogo, il sindacato successivamente svolto dalla Corte è diretto solo ad accertare in senso positivo la conformità o meno di un istituto ad un precetto costituzionale; per cui l'esclusione dell'illegittimità non significa che tale istituto sia l'unico conforme alla Costituzione, ma più semplicemente che non co11trasta con essa. In secondo luogo, non può dubitarsi che la decisione della Corte costituzionale, pur nei limiti sopra esposti, abbia intaccato, come anche da altri è stato autorevolmente osservato, la legge istitutiva del Consiglio Superiore della magistratura in uno dei suoi momenti essenziali, rendendo così necessaria ed urgente una sua completa revisione. Una volta riproposto il problema nella sua interezza, non appare dubbio, quindi, che il legislatore ordinario debba tenere debito conto non solo di quanto si è innanzi detto, ma anche di una serie di altri elementi che si sono nel frattempo venuti a porre in particolare evidenza. Ci riferiamo anzitutto alla presa di posizione dello stesso Consiglio Superiore, pur nell'attuale struttura, contro la pretesa del Consiglio di Stato di svolgere un sindacato di legittimità anche sulle sue deliberazioni concernenti lo stato giuridico e la carriera dei magistrati, qualificate formalmente come atti amministrativi preparatori del decreto del P,residente della Repubblica, e che ha portato, in senso contrario, ad affermare con particolare vigore la natur~ di organo amministrativo di rilevanza costituzionale del Consiglio Superiore per sottrarre i suoi provvedimenti ad un tale sindacato. In secondo luogo, vogliamo riferirci ai contrasti continuamente ricorrenti tra Corte di cassazione e Corte costituzionale, la cui gravità è denunciata dal fatto che in più di un'occasione la prima ha manifestato palesemente di no,n curarsi del giudizio della seconda, coll'emanare delle decisioni su que27 Bibl.iotecaGino Bianco
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