Le due anime della magistratura vice-presidente del Consiglio e composta dal Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, da quattro magistrati della cassazione, di cui due con ufficio direttivo, un magistrato di appello, uno di tribunale e due dei componenti eletti dal Parlamento, assicurando in questo modo la prevalenza dei magistrati di cassazione in tale collegio; e) ha previsto, infine, lo scioglimento del Consiglio Superiore nel caso in cui si renda impossibile il suo funzionamento, attribuendone il relativo potere al Presidente della Repubblica; f) ha, infine, stabilito che le deliberazioni del Consiglio Superiore non abbiano rilevanza esterna, ma assumano, viceversa, per i provvedimenti rig.uardanti i magistrati, la forma di decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal ministro di Grazia e Giustizia, ovvero, in talune ipotesi, del solo decreto di quest'ultimo, impugnabile, ove viziato, innanzi al Consiglio di Stato. In questa sede, non è certo possibile esaminare analiticamente i vari aspetti sopra indicati, come pure altri aspetti, non meno interessanti, che per brevità non si sono riportati. Sembra, del resto, più utile rilevare immediatamente che dal complesso delle disposizioni riferite risulta una configurazione del Consiglio Superiore della magistratura assolutam·ente inaccettabile e, per taluni aspetti, palesemente contrastante con i principi dettati dalla Costituente. Per cominciare, particolarmente lesive del principio dell'autonomia organizzativa della magistratura appaiono quelle norme che attribuiscono al ministro di Grazia e Giustizia il potere di richiedere i provvedimenti relativi allo status dei singoli magistrati, mentre esiste al riguardo una riserva esclusiva di competenza a favore del Consiglio Superiore. Se poi si considera che un analogo potere (sia pure temperato dalla necessità di formulare una proposta di concerto con una apposita commissione dello stesso Consiglio) risulta attribuito al ministro anche in ordine al conferimento degli uffici direttivi, e che, per co•mpletare, tutte le deliberazioni del Consiglio Superiore debbono assumere la forma del decreto - ossia dell'atto amministrativo, censurabile in quanto tale da parte del Consiglio di Stato - la co11clusione che se ne deve trarre necessariamente è che il legislatore ordinario ha fatto ciò che il Costituente ha invece espressamente vietato. Ha, cioè, non solo permesso in via di fatto, ma addirittura normativamente consentito la sottoposizione dell'ordine giudiziario al potere esecutivo, con l'attribuire al ministro di Grazia e Giustizia sia la facoltà di attivare il Consiglio Superiore nell'esercizio di quel.le funzioni che maggiormente interessano l'effettiva autonomia dei magistrati, sia la facoltà di intervenire sostanzialmente nell'assunzione dei relativi provvedimenti. Di non minore importanza, poi, risultano altre censure che possono 23 Biblioteca Gino Bianco
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