Nord e Sud - anno XI - n. 54 - giugno 1964

Aldo M. Sandulli genza - affermata nell'art. 3 della Costituzione - di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'orga11iz~azione econo1nica e sociale del Paese) (sent. 38/1960 e 55/1961); ha statuito che la disposizione dell'art. 52 della Costituzione, secondo- la quale l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadi110, importa, tra l'altro, che, ai fini dell'indennità di anzianità da liquidare al momento del licenziamento dei lavoratori, va computato anche il periodo trascorso sotto le armi, tanto in servizio di richiamo, quanto in servizio di leva (sent. 8/1963). Un impulso ancor più vitale alla traduzione in realtà effettuale della voce della Costituzione nel campo dei rapporti economico-sociali hanno segnato, però, quelle sentenze che hanno dovuto occuparsi degli artt. 39 e 40, riguardanti la libertà e l'organizzazione dei sindacati, la contrattazione collettiva del lavoro, il diritto di sciopero. È noto che questi due articoli della Costituzione sono quelli in relazione alla cui attuazione più ferma è apparsa la resistenza della realtà sociale. Nondimeno essi rappresentano, nel loro contesto unitario (sent. 29/1960), uno dei cardini essenziali della democrazia_ sociale che la Costituzione ha inteso instaurare. Non v'ha dubbio perciò che il sistema concepito dagli uomini della Costituente rimarrà claudicante fin quando quelle disposizioni non sara.nno state portate ad effetto (e la Corte no•n ha mancato di lamentare in più occasioni che ciò non sia ancora avvenuto). Il regime determinatosi alla caduta dell'ordinamento corporativo, nei rapporti collettivi di lavoro non può considerarsi infatti soddisfacente, dato il vuoto legislativo così generatosi. Oggi così la contrattazione collettiva, come la materia dello sciopero e della serrata, mancano infatti di una regolamentazione legislativa. Il che è di enorme peso in una società nella quale sconfinate sono la portata e le ripercussioni dei conflitti di lavoro. Allorquando tali problemi sono giunti davanti alla Corte, questa si è trovata di fronte a responsabilità immense; e ha cercato di superarle preoccupandosi, da un lato, di preservare i precetti costituzionali e di evitarne l'aggiramento, dall'altro di segnare, anche nella attuale, prolt1ngata e incerta, fase di transizione, a questi importantissimi rapporti socié:;tli le direttive fondamentali risultanti dal contesto costituzionale. In una serie di importanti sentenze in materia di organizzazione sindacale e di contrattazione collettiva, la Corte ha affermato implicitamente che la libertà di organizzazione sindacale.:__ proclamata dall'art. 39 40 ·BibliotecaGino Bianco

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