Giornale a piu voci ebbero presente al mo1nento della discussione ed approvazione dell'articolo 117 della Costituzione, e cioè sostanzialmente quello risultante dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. A tale tesi è anche troppo facile obiettare che resta da dimostrare che i costituenti ebbero presente quello e non altro concetto di urbanistica e che quel concetto intesero accogliere, non essendovi alcuna traccia di un tale intendimento in tutta la Carta costituzio 1 nale. Non si vede, quindi, come possa affermarsi che il piano regionale è una « invenzione del tutto estranea alla volontà del costituente e quindi anticostituzionale ». E nemmeno ciò può dedursi dalla letterale interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione: affermare, infatti, che, poiché in tale articolo sono minuziosamente elencate le materie in cui la Regione può emanar~ norme legislative, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello· Stato, con il termine « urbanistica» si intese riferirsi ad una materia circoscritta ed in alcun modo legata alla attività economica, affermare questo significa dare un'interpretazione restrittiva allo stesso articolo 117 senza addurre per altro argomentazioni fondate su questo articolo o su altre disposizioni contenute nella intera Carta costituzionale. Quanto poi all'altra affermazione secondo la quale la programmazione economica, cui è intimamente co,nnessa la pianificazione territoriale, non sia contemplata dalla Costituzione, essa coinvolge un problema troppo vasto per essere qui affrontato: basterà, quindi, richiamarsi ali' ultimo comma dell'articolo 41, là dove è detto che « la legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ». Ma, a parte queste perplessità di ordine costituzionale che possono effèttivamente ritenersi infondate, e per riprendere il discorso più so·pra interrotto, proprio una concezione della pianificazione come espressione di libertà e di democrazia legittima l'attribuzio,ne ad un Ente autarchico territoriale quale è la Regione della responsabilità della formazione, dell'adozione e della esecuzione del piano territoriale. Gli organi regionali traggono, infatti, la loro legittimità e la loro potestà di decisione dal volere della comunità e rappresentano in sintesi la comunità stessa, nei suoi bisogni, nei suoi interessi e nelle sue aspirazioni. Il piano territoriale regionale non potrà, quindi, non risultare l'espressione di tutto ciò, rappresentando il più valido strumento per la risoluzione dei principali problemi economici e sociali della comunità stessa. Ma l'esigenza di democraticità di cui finora si è parlato postula d'altra parte che in sede di formazione del piano territoriale regionale - e di ogni piano urbanistico, a qualsiasi livello - venga. data la possibilità ad ogni interesse, anche particolaristico, di potersi adeguatamente esprimere. Il prof. Benvenuti, in un suo intervento al primo Congresso internazionale sulla pianificazione territoriale, tenutosi al Passo della Mendola . nel settembre del 1955, esattamente distinse tre diversi mo~enti nel processo di pianificazione territoriale: quello della formazione, quello dell'adozione 69 Bibliotecaginobianco
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