Nord e Sud - anno X - n. 41 - maggio 1963

Guido Azzolini i criteri dell'intervento della << Cassa» per :il potenziamento e l'adeguamento delle attrezzature portuali che interessano i traffici delle aree e dei nuclei di industrializzazione. Si tratta, in sostanza, della promozione di opere infrastrutturali indispensabili per zone ove va localizzandosi una complessa struttura industriale, 1~ quale pone indifferibili problemi di sbocchi sul :piano delle comunicazioni. L'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in questo settore costituisce una novità e risponde al nuovo criterio di incentivazione e della promozione di aree di cosiddetto tipo « inglese », suscettibili cioè di più rapido sviluppo con .un determinante apporto di aiuti finanziari e infrastrutturali. Tale intervento si è reso possibile con la legge del 29 settembre 1962 n. 1462 (che è quella che modifica la legge istitutiva della Cass.a per il Mezzogiorno), il cui articolo 9 suo,na così: « Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione, il completamento e l'adeguamento delle opere relative a~ porti e agli aerop,orti, ritenute necessari~ per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispe11sabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla in1possibilità di .provvedervi altrimenti. I progetti di costruzione, di co1npletamento e di açleguamento delle opere di cui· al comn1a precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva co1npetenza, i Ministri della Difesa e della Marina Mercantile e, ove si tratti di opere che rientrano nella competenza delle Regio,ni a Statuto speciale, sentita l'amministrazione regionale interessata ». Il Co,mitato ha esercitato il potere conferitogli espressamente dalla legge ed ha autorizzato, come si è detto, l'intervento. La localizzazione di questo è avvenuta secondo i criteri che seguono, fissati nella delibera del 6 dicembre 1962: a) L'intervento della «Cassa» dovrà essere limitato ai porti delle aree e dei nuclei di industrializzazione, nei quali, a seguito di un rilevante insediamento industriale, si sia venuta a creare una vera e pro,pria stro,zzatura per le inesistenti o inadeguate attrezzature portuali; esso cioè dovrà essere finalizzato· in senso e.sclusivamente industriale, tralasciando i porti di più ampia importanza commerciale. b) Nell'ambito dei porti che si trovino 11elle condizioni di cui al precedente punto a), l'intervento della « Cassa » dovrà essere limitato a quelli per i quali non è possibile fare affidamento· sugli ordinari stanziamenti di bilancio. e) Dovrà essere, infine, data la prefe86 \ Bi 61 iotecagi nobia neo

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