Giornale a più voci chiunque ricordi come il giudice della leggittimità amministrativa, nei primi tempi d'applicazione della legge del 1919, indulse a dire coperta dall'insindacabilità dell'esercizio del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione l'esclusione delle don11e da impieghi pur non compresi nel minuzioso elenco inserito nel regolamento del 1920. 3. Nel periodo di envergure del nostro Paese e, vorrei soggiungere, in una congiuntura nella quale all'incremento del reddito economico non corrispondono (o corrispondono in ugual propo·rzione) l'affinamento delle competenze e l'ampliamento delle qualificazioni, la legge segna un sicuro punto all'attivo: niun dubbio che gli uffici pubblici confideranno su leve più vaste e il sesso forte sarà indotto ad un maggior impegno (mi si dice che nel recentissimo concorso di cancelliere giudiziario sono stati ammessi alle prove orali 140 donne e solo 10 uomini). In particolare, chi ha scorso le sconfortanti relazioni delle commissioni giudicatrici di recenti concorsi di uditore giudiziario auspica che la partecipazione delle giovani varrà ad elevare il livello qualitativo dei nuovi sacerdoti di Temi e chi ha presenti le riflessioni sociologiche, che un giovane valoroso giudice- mi riferisco· a Dino Greco - ha dedicato alla magistratura ed ha ampliato in recenti convegni, congettura qualcosa di più concreto e di più sostanzioso: che, cioè, giovani laureate, provenienti dalla popolazione industriale e medioborghese dell'Alta Italia, saranno indotte a preferire la toga nobilissima del giudice al tailleur dell'interprete e del notaio e contribuiranno a rendere il tipo del magistrato medio più vicino al modulo dell'italiano medio. · Inoltre, il cultore del diritto pensa che la partecipazione delle donne ai collegi giudiziari immetterà aria nuova nella nozione, che i nostri giudici 1!1-ostrano di avere, di certi concetti metagiuridici (onore, ingiuria, motivi di rilevante valore morale e sociale, cause di separazione di coniugi, ecc.) e che le reazioni dell'uomo della strada denunciano lontane dalla opinione ormai corrente. E poi: chi dalla lettura delle riviste giudiziarie avverte come assai più delle violazioni di legge siano determinanti della ingiustizia delle sentenze difetti di motivazione e vizi di attività, e sa che le studentesse non sono affatto inferiori agli studenti per impegno e senso di vigile responsabilità, immagina qual contributo di diligenza porteranno nella discussione e, soprattutto, nella istruttoria civile e penale e nella redazione dei motivi delle sentenze i magistrati in gonnella. Naturalmente, il maggior impiego delle donne nelle professioni e negli uffici pubblici creerà una serie di ·problemi di ordine sociale e morale, ai quali « Esprit» ebbe a riservare un intiero fascicolo del 1961; ma è Ghiaro che la sostanza dell'art. 51 sta non nell'imporre i pantaloni a tutte le donne, ma nell'offrire alternative che la legge del 1919 troncava in radice, in modo da consentire a donne e a uomini di divenire sempre più se stessi e alla collettività di ricavare vantaggio dalla scelta illuminata che Adamo ed Eva saranno per fare. VIRGILIO ANDRIOLI 47 Bibliotecaginobianco
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