Virgilio Andrioli camere di consiglio, non hanno esitato a trincerarsi dietro una codina interpretazione della disposizione transitoria VII della Costituzione, che, come si sa, mantiene in vita le norme dell'ordinamento giL1diziario vigente sino a quando non sarà emanata la nuova legge dell'ordinamento giudiziari_o in co,nformità della Costituzione; interpretazione, che, se fosse esatta, condurrebbe a dire incostituzionale la legge in esame ... perché non è inserita nel complessivo testo unico dell'ordinamento giudiziario, conforme ai dettami costituzionali; interpretazione divenuta anacronistica da quando le donne, quali assesso,ri di corte d'assise, contribuivano a condannare all'ergastolo i propri simili e, con grande vantaggio dei giudicabili, sedevano tra i giudici dei tribunali per rpinorenni. La Corte costituzionale, poi, se ha nel 1960 dicl1iarato l'illeggittimità dell'art. 7 della legge del 1919 nella quale era preclusa alle donne l'adito a tutti gli uffici pubblici, che implicassero l'esercizio di diritti e di potestà politiche, non aveva, due anni prima, temuto di dire info,ndata la questione d'incostituzionalità della legge 27 dicembre 1946 n. 1441 là dove limitava a tre il numero delle donne assessori di corte d'assise. Sebbene quest'ultima pronuncia abbia riscosso approvazio,ni in misura non minore delle critiche, riesce difficile intenderne la logica giustificazione, che ad un tempo non suoni contrasto con gli art. 3 e 51 della Costituzione:· si può, invero, affermare che una corte d'assise, la cui maggioranza di laici sia composta di donne, amministri giustizia con minor discernimento di una corte in cui gli uomini siano in prevalenza tra gli assessori, senza decretare una minore idoneità della donna, i;n quanto tale, al giudizio, che i precetti costituzionali non ammettono? La debolezza del ragionare veniva avvertita nella sentenza del 1960, nella quale la Corte intrecciò una sequenza di motivi, che, ove il meccanismo della rimessione avesse funzionato, avrebbe condotto a smantellare anche le altre parti dell'art. 7. Ma, tant'è: se i giudici ordinari serrano l'uscio della manifesta infondatezza, il meccanismo del controllo di costituzio,nalità non funzio 1 na e chiunque sappia che la frequenza delle rimessioni è inversamente proporzionale al grado dei magistrati e ricordi che questioni d'incostituzionalità dell'art. 7 non potevano sollevarsi avanti i pretori, intende perché il salutare mutamento di rotta non abbia prodotto, successivamente al 1960, tutti i frutti, di cui era suscettibile. Per fortuna, il dettato della nuova legge è sì ampio da no-n lasciare paventare la distinzione tra requisito attitudinario, di cui si fa salvezza _con l'usbergo della riserva di legge, e capacità, per contrabbandare sotto il marchio del primo la merce della seconda e ricostituire quelle differenze da sesso, che la Costituzio11e ha voluto eliminare. Che il legislatore ha avuto la cura di bandire, in una con gli intralci opposti alla carriera, il limite delle mansioni. E se ne ha conferma nella riserva delle forze armate e dei corpi speciali, cui si riduce la legiferazione particolare. Non può non rallegrarsi della linearità delle proposizioni normative, 46 Bioliotecaginobianco -
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