Nord e Sud - anno X - n. 41 - maggio 1963

GIORNALE A PIÙ VOCI La donna, i pubblici uffici e le professioni 1. Se il Parlamento discutesse ed approvasse leggi in ogni tempo con la stessa intensità di cui dà mirabile prova nelle ultime battute di ogni legislatura, non solo vari settori della vita nazionale, ai quali debbono applicarsi il magistero dell'analogia e l'enunciazione dei principi generali di diritto, formerebbero oggetto di nor1nativa, ma vaste zone sarebbero cancellate dalla scacchiera di quello che Calamandrei chiamava l'inadempimento costituzionale. Certo, all'intensità del lavoro non si accoppia sempre la precisione delle formulazioni e talvolta accade di vedere rivestito della forza augusta della legge qualche unus casus, che- meglio si vedrebbe risolto dai tribunali; ma non si può non plaudire a leggi, delle quali si attendeva da molti, troppi anni la promulgazione; e piace che dell'entusiastica lena dei nostri parlamentari siasi giovato le deuxième sexe, a beneficio del quale (e a generale vantaggio della collettività) vanno due leggi, sotto diversi aspetti meritevoli di considerazione: mi riferisco alla legge 9 gennaio 1963 n. 7, che ha eliminato dalle fabbriche e, in genere, dai luoghi di lavoro la vergogna delle clat1sole di nubilato (ricordate il dolente episodio, con il quale si apre Boccaccio 61 ?), e, soprattutto, alla legge 9 febbraio 1963 n. 66, che, abrogando legge del 1919 e regolamento del 1920, dischiude alla donna l'accesso a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza alcuna limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge, e riserva a leggi particolari il solo arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali. Viene in tal modo disarticolata la complementarietà fra toga e arma, cui il procuratore generale di non so quale corte d'appello aveva affidato l'ostracismo dall'Ordine giudiziario in danno delle donne, quasicché dall'as .. surdo della donna armigera (anch'esso, ai tempi che corrono, non poco anacronistico) fosse da ricavarsi l'impensabilità della donna jus dicens. Ma lasciamo andare, ché di varia natura sono i rilievi serii, che la legge sug- . ger1sce. . 2. Il cultore di leggi ha motivo di dolersi del malinteso orgoglio (residuo, forse inconsapevole, di ancestrale gallismo) · con il quale i giudici hanno impedito che il ritiro della legge del 1919 fosse frutto (non di abrogazione legislativa, ma) di intera pronuncia d'incostituzionalità della Corte costituzionale, e, diciamo pure, della indecisione, di cui han fatto mostra gli stessi saggi della Consulta. Invero, i giudici ordinari, al fine di sbarrare alle donne l'ingresso delle 45 Bibliotecaginobianco

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