Nord e Sud - anno IX - n. 36 - dicembre 1962

Virgilio Andrioli L'esiguità dell'assegno risulta ancora più evidente a chiunque consideri che questo non è cumulabile non solo con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti, 1na anche con stipendi e retribuzioni fisse di ogni genere. Pensare che con 40.000 lire al Il1:ese possa mangiare, bere, dormire ed imbiancare in Napoli il calabrese o il lucano, convenuto ·all'ombra del Vesuvio dal natìo borgo selvaggio, e che con questa somma possa vivere in Milano il giovane disceso dalle montagne della Valtellina, è una illusione, che non può neppure definirsi pia. Assegno, dunque, insufficiente e inidoneo a realizzare i dettami della Costituzione; e non soltanto. - si noti bene - per l'irrisorietà della misura. Che cosa, invero, vuole l'art. 34, allorquando, per rendere effettivo il diritto dei non abbienti a raggiungere le vette degli studi universitari, prevede borse ed altre provvidenze? Intende evitare che quei giovani siano costretti a disertare gli studi universitari e a ricavare da occupazioni parauniversitarie (e tutti sappiamo in qual modo si eserciti, in questo come in ogni campo, la inventiva dei giovani e men gjovani) i mezzi economici, in difetto dei quali no,n possono frequentare aule e laboratori e prepararsi con coscienza e serietà agli esami speciali e alla dissertazione di laurea. · Questo è il chiarissimo senso della Costituzione, che il progetto ha mostrato d'intendere col dichiarare non cumulabile con l'assegno ogni altro. stipendio o retribuzione fissa. Talché sono estranei alla preyisione dell'art. 34 non solo gli immeritevoli e quei meritevoli che pur sono forniti di mezzi, ma anche coloro che, favoriti o non dalla dea bendata, sono proclivi a ravvisare nella Università non un centro di studio, ma un collettore di distribuzione di lauree e diplomi. Chi pensa che il compito dello studente si esaurisca nel sostenere gli esami in guisa più o meno brillante e non è, per contro, disposto a vedere negli esami il solo controllo di una attiva partecipazione alla vita universitaria (lezioni, esercitazioni, esperimenti, colloqui e quanto altro necessario a fare dello studente uno studioso), può pur continuare a pagar tasse, ricavandone, se privo di mezzi, da altre occupazioni l'ammontare e attingendo, se di famiglia abbiente, ai salvadenai dei genitori. Le conseguenze di queste precisazioni in ordine al problema normativo dell'assegno universitario sono assai facili a dedursi. L'assegno universitario deve costituire la provvidenza idonea a conse11tire a coloro che non ne hanno le possibilità economiche di partecipare attivamente alla vita q.ella università, frequentando aule, laboratori, sale operatorie e biblioteche, liberi dalla schiavitù del bisogno; e come per conseguire questa libertà le lire 180.000, e puranco le 260.000 lire annue, sono insufficienti, così deve quella libertà trovare la contropartita, che impedisce di farne un sussidio lesivo della dignità dei nostri giovani, nell'osservanza rigorosamente controllata dei doveri dello studente, della quale il buon esito degli esami non è tranquillante verificazione e, ancor meno, idoneo equipollente. Nessun dubbio che l'aumento della misura dell'assegno e l'adempimento 50 Bibliotecaginobianco \

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