Giovanni Satta cesse sulla base di una scala prioritaria stabilita in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, _nonché alla localizzazione delle iniziative. Per lo sviluppo dell a industria di base e di prima trasformazion.e, l'articolo 2 dice al secondo comma che « .. il Ministro delle Partecipazioni Statali promuove un programma di intervento delle aziende sottoposte alla sua vigilanza particolarmente orientato verso l'impianto di .industrie di base e di prima trasformazione »; e l'articolo 32 specifica che a tali industrie sono applicabili tutti i benefici finora esaminati. Il quadro è ulteriormente completato dalla autorizzazione alla costituzione di una società finanziaria per azioni, per promuovere ed assistere ogni iniziativa industriale, sia direttamente che mediante partecipazione al capitale delle imprese, e per assumere la parte di oneri non coperta dalla Ca ssa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere di attrezzatura nelle aree di sviluppo industriale e nei nuclei di industrializzazione. c) Per lo sviluppo della pesca, dell'artigianato, del commercio e del turismo sono previste varie provvidenze così sintetizzabili. Per la pesca la Regione è autorizzata a concedere contributi fino al 40% della spesa necessaria per la provvista e per la attrezzatura di mezzi nautici, per la costruzione o l'ammodernamento di impianti ed attrezzature di conservazione, distribt1zio,ne e vendita dei prodotti ittici (il limite è elevato al 75% per le cooperative di pescatori), più contributi in conto pagamento degli interessi sui mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da non gravare i mutuatari di un tasso superiore al 3% annuo; inoltre, si estende la garanzia per le pi ccole e medie industrie di cui all'ultimo comma dell'articolo 30. Per l'artigianato, possono essere concessi contributi fino al 50% della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino al 75% per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Anche in questo caso la Regione può concedere contributi in conto pagame11to degli interessi sui mutui; e la g aranzia sussidiaria di cui sopra viene estesa anche agli imprenditori artigiani. Si incoraggia, inoltre, la vendita dei prodotti al di fuori della Sar degna, la assistenza tecnica e artistica e la organizzazione commerciale. Per il commercio, la Regione, al fine di rafforzarne la struttura, è autorizzata a promuovere e finanziare la istituzione di borse-merci e di esper imenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; ad assumere a p~oprio carico gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di ma84 Bibliotecaginobianco
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