Nord e Sud - anno IX - n. 33 - settembre 1962

Note della Redazione dabbene appare ancora più doloroso, è che a siffatti indecorosi spettacoli si vada con sempre maggiore frequenza offrendo una impunità certamente non voluta dal legislatore costituzionale e da quello ordinario. Difatti, ultima in una serie di non "dissimili pronuncie, è giunta un.a recente sentenza del Tribunale di Caltagirone che ha mandato assolto « perché il fatto non costituisce reato » un giovane, il quale, avendo intonato l'inno «Giovinezza» al termine di un comizio misino tenuto a Mirabella Imbeccari, era stato dai locali carabinieri incriminato in base alla legge 20 Giugno 1952, n. 645, che punisce le manifestazioni del disciolto partito .fascista. L'improvvisato esecutore della canzonaccia squadrista s'era visto condannare, in Pretura, ad una ammenda, in quanto ritenuto colpevole di contravvenzione all'art. 5 della suddetta legge. Su suo ricorso, i giudici di secondo grado hanno, invece, asserito l'infondatezza della sentenza del Pretore, ritenendo che « manifestazione usuale » del disciolto partito fascista deve considerarsi quella manifestazione « che è specifica, tipizza tric e e qualificatrice dell' attività che si intende reprimere »; e che il canto di « Giovinezza » non abbia codeste caratteristiche, così come non è da considerarsi « manifestazione usuale» del fascismo lo scambio, anche in pubblico comizio, dell'appellativo di « camerati », o il saluto romano, giacché - nel primo caso - si arriverebbe « al ridicolo risultato di abolire una parola dal vocabolario della lingua patria » e, nel secondo, di abolire « un gesto che ricorda un'era di civiltà che non può certo essere obliterata dalla storia dei popoli ». Quanto alla manifestazione canora oggetto del procedimento penale, i giudici di Caltagirone hanno rilevato che « non vi è dubbio alcuno che il canto dell'inno Giovinezza, che fa appello ai valori combattentistici e nazionalisti, esaltando la gioventù guerriera della patria tutta, non è penalmente rimproverabile ». 1Von è questione di esortare al « crucifige » nei confronti del cantore misino, la cui obnubilata mente ci auguriamo, anzi, possa essere raggiunta da qualche barlume che lo induca ad esercitare l'ugola con, meno sgradevoli partiture; nia è questione di rilevare ancora una volta che i n1agistrati italiani, e in particolare quelli 1neridionali, si mostrano non di rado assai clementi nei confronti di quanti fanno, in un modo o nell'altro, pubblica dimostrazione delle loro « nostalgie », nello stesso momento in cui colpiscono con tutta la severità della Legge quanti altri sono indotti a scendere in piazza nel timore che da siffatte « nostalgie » possa derivare nocumento (e che non si tratti sempre di timori infondati se ne ebbe prova nel luglio '60) alle istituzioni democratiche e repubblicane. Sì che, in definitiva, si ha la dolorosa impressione che i giudici siano assai spesso uomini di un altro tempo, e dello stesso stampo dl quella borghesia che nel primo dopoguerra, per paura della rivoluzione, ha procurato l'avvento del fascismo, senza nulla poi avere imparato dalle vicende successive; e si ha l'impressione, altresì, che essi siano molto lontani dallo spirito della Costituzione repubblicana. Una autorevole pubblicazione giuridica - « Giurisprudenza penale» - a proposito della sentenza del Tribunale di Caltagirone, ha rilevato che essa « non sfugge a qualche perplessità ». Noi diciamo molto di più: che essa 49 Bibliqtecaginobianco

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