Nord e Sud - anno VII - n. 10 - novembre 1960

tratta, più precisamente, di un particolare potere di auto-organizzazione conferito agli enti locali nei limiti fissati dal diritto positivo, che ha come conseguenza il fatto che gli enti consorziati vengono a staccare dalla loro amministrazione diretta determinati servizi e beni per trasmetterli ad un soggetto giuridico a sé stante, con il quale risultano collegati unicamente per mezzo del processo di formazione dell'organo collegiale del consorzio, costituito dai rappresentanti degli enti interessati 12 • Nella pratica, sono particolarmente frequenti i consorzi sanitari indicati dal t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, tra i quali ha carattere obbligatorio il consorzio provinciale antitubercolare, di cui fanno parte la provincia, i comuni compresi nel territori di quest'ultima e quegli enti che svolgono localmente attività antitubercolare, ed al quale l1anno inoltre facoltà di unirsi anche enti pubblici di assjstenza e beneficenza come pure associazioni private 13 • Numerosi sono pure i consorzi intercomunali in materia di lavori pubblici, e più precisamente per opere stradali, opere portuali, ecc. 14 , e in materia finanziaria, per la riscossione delle imposte dirette e di quelle di consumo 15 • Di questo strumento giuridico-amministrativo messo a disposizione di ogni elen1ento util a determinare l'interesse concrPto di ciascuno di essi. In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale jnteresse, la misura del concorso di ciascun comune è determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'iinposta fondiaria. 12 I consorzi comunali sono stati studiati finora soltanto otto il profilo meramente giuridico, con scarsa o nessuna attenzione al problema del loro funzionamento effettivo, della loro efficacia e dei risultati ottenuti sul piano economico. Sull'argomento cfr. comunque: G. PALAIA, I cons01·zi nel nuovo testo un'ico della legge comunale e provinciale, Como 1935; E. Gizz1, Consorzi fra enti pubblici, in « Rivista amministrativa della Repubblica Italiana », ottobre 1958, pp. 527-34; Id., Consorzi fra enti pubblici, in Novissimo digesto italiano, voi. IV, Torino 1959, pp. 261-65; O. SEPE, Notazion·i in tema di consorzi comunali, in .« L'amministrazione italiana », gennaio 1959, pp. 9-17. 13 Cfr. gli artt. 268-283 della legge sanitaria. Abbastanza frequenti sono inoltre, fra i co1nuni più poveri, i consorzi volontari aventi ad oggetto la condotta veterinaria, il 1nedico condotto e la levatrice condotta. 14 Cfr. per le prime la legge 20 marzo 1865, all. F, artt. 43-50 · e per le seconde il r.d. 2 aprile 1885, n. 3095. Particolare importanza hanno inoltre i consorzi per l'utilizzazione delle acqu·e pubbliche previsti dagli artt. 58- 72 del r.d. 11 . dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici). 15 Cfr. il testo unico delle norme per la riscossione delle imposte dirette approvato con r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401, artt. 2 e 21 e la. legge 16 giugno 1939, n. 942, artt. 1-2. 33 ~ibliotecaginobianco

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